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Sentenza

Sentenza n. 11338/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del provvedimento del 20.02.2025 della Commissione d'esame di decadenza dallo status di dottorando di ricerca per asserita rinuncia tacita del sig. -OMISSIS-, ad oggi ancora non notificato all'interessato e unicamente comunicato dall'Ateneo in data 07.08.2025 a mezzo nota via pec prot. n-OMISSIS-; - del provvedimento del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Ingegneria strutturale e geotecnica del 03.10.2025 e comunicato dall'Ateneo all'interessato in data 06.10.2025 con nota via pec prot. n. -OMISSIS-con il quale il Collegio confermava la decadenza del ricorrente dallo status di dottorando e ne rigettava la richiesta di convocazione per la discussione nella prima sessione utile senza motivare e del certificato allegato alla medesima nota; - nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto dal ricorrente, sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo con ogni conseguenza di legge; e per l’accertamento dell’obbligo per l'Amministrazione resistente di riammettere il ricorrente al corso di dottorato e riconvocarlo alla prima sessione di discussione utile;

Giustizia amministrativa202513896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: presa d'atto della rinuncia allo status di dottorando per mancata partecipazione all'esame finale e diniego della riammissione alla prima sessione utile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, ammesso all'esame finale del corso di dottorato, era stato convocato per la discussione della tesi in presenza. Poco prima della data fissata aveva chiesto di partecipare da remoto, dichiarando di non poter sostenere le spese di viaggio e soggiorno; l'Ateneo aveva negato tale modalità e confermato la convocazione in presenza. Il ricorrente non si era presentato all'esame e non aveva previamente giustificato l'assenza. Successivamente aveva chiesto di essere riconvocato nella prima sessione utile, ma l'Università aveva comunicato che l'assenza equivaleva a rinuncia al percorso dottorale e aveva poi confermato il diniego tramite il Collegio dei docenti. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del d.m. 226/2021 e dei regolamenti di Ateneo, sostenendo che la decadenza fosse stata disposta al di fuori dei casi previsti e da un organo incompetente. Con il secondo motivo ha dedotto falsità ed erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, negando di avere manifestato una volontà di rinuncia e invocando sospensione e proroga del corso. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dei principi di imparzialità, efficacia, pubblicità, trasparenza, collaborazione e buona fede, nonché difetto di motivazione e mancata notificazione del provvedimento. Con il quarto motivo ha dedotto violazione dell'art. 34 Cost. e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e buon andamento. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, poiché non aveva adottato alcun atto nella vicenda; nell'azione di annullamento la legittimazione passiva spetta all'amministrazione che ha emanato l'atto impugnato. Nel merito ha respinto il ricorso. Il giudice ha ricostruito la disciplina del dottorato e ha individuato nell'esame finale, consistente nella discussione pubblica della tesi, il momento centrale per il conseguimento del titolo. Ne ha tratto la regola secondo cui la mancata partecipazione ingiustificata all'esame finale da parte del dottorando già ammesso costituisce comportamento legalmente concludente e determina ex lege la rinuncia al percorso e al conseguimento del titolo, indipendentemente dall'eventuale volontà soggettiva contraria. Sono ammesse eccezioni in presenza di un'impossibilità oggettiva e assoluta, quale un factum principis o una grave ragione di salute; tale impedimento deve essere comunicato prima della data dell'esame, salvo che ciò sia impossibile per la natura dell'impedimento. Nel caso concreto, le difficoltà economiche e organizzative connesse al viaggio dal Belgio a Roma non sono state ritenute un'impossibilità assoluta, anche perché il ricorrente non aveva allegato né provato una situazione di indigenza insuperabile. L'eventuale pretesa al collegamento da remoto o al rimborso delle spese non legittimava comunque l'assenza dall'esame senza un previo differimento. Il primo motivo è stato respinto perché la rinuncia deriva direttamente dalla disciplina normativa e non richiede una specifica previsione regolamentare; inoltre la Commissione si era limitata a rilevare l'assenza non giustificata, mentre gli uffici avevano preso atto dell'effetto legale conseguente. Il secondo motivo è stato respinto perché la rinuncia volontaria al corso non esclude la rinuncia ex lege derivante dalla mancata partecipazione all'esame e perché sospensione e proroga, disciplinate tassativamente, non comprendono la mera discussione della tesi. Il terzo motivo è stato respinto poiché non era stato adottato alcun autonomo provvedimento di decadenza o esclusione da notificare; la deliberazione del Collegio dei docenti si era limitata a confermare che il ricorrente non poteva essere riammesso a un esame al quale aveva rinunciato. Il quarto motivo è stato respinto perché il principio di proporzionalità presuppone una scelta amministrativa tra più misure, mentre l'Ateneo si era limitato a prendere atto di effetti giuridici già prodotti ex lege. Le spese sono state integralmente compensate per l'eccezionalità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato […] alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato […]

    Nel giudizio impugnatorio la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato.

  • art. 8, commi 6-12, d.m. 226/2021

    I dottorandi possono chiedere [...] la sospensione del corso [...] Una proroga della durata del corso [...] può essere [...] decisa dal collegio dei docenti [...] Il titolo [...] è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi [...] La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione [...]

    La disciplina distingue tassativamente proroga e sospensione dalla discussione finale e attribuisce a quest'ultima funzione centrale per il conseguimento del titolo.

  • art. 18, comma 1, Regolamento di Ateneo in materia di dottorato

    i candidati, al termine della durata legale del Corso di Dottorato, devono sottoporsi alla valutazione e alla discussione della tesi per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca nella prima sessione d’esame finale utile

    La partecipazione alla prima sessione utile di esame finale costituisce adempimento essenziale del percorso dottorale.

  • art. 1, comma 1, l. 241/1990

    Il richiamo ai principi generali dell'azione amministrativa non conduce all'accoglimento, poiché l'Ateneo non ha esercitato una scelta discrezionale, ma ha preso atto di un effetto giuridico prodotto dalla mancata partecipazione all'esame.

  • art. 3 l. 241/1990

    Non sussiste un autonomo difetto di motivazione riferibile a un provvedimento di decadenza, non essendo stato adottato un simile provvedimento: la rinuncia si è prodotta ex lege.

  • art. 34 Cost.

    Il richiamo al diritto all'istruzione non impedisce che la mancata partecipazione ingiustificata all'esame finale produca la rinuncia al percorso dottorale secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Nel percorso di dottorato di ricerca, la mancata partecipazione ingiustificata del dottorando già ammesso alla discussione pubblica della tesi costituisce comportamento legalmente concludente e determina ex lege la rinuncia al percorso dottorale e al conseguimento del titolo, indipendentemente dalla volontà soggettiva eventualmente contraria.
  • La regola della rinuncia ex lege per mancata partecipazione all'esame finale ammette deroga quando il dottorando dimostri un'impossibilità oggettiva e assoluta di presenziare; l'impedimento deve essere comunicato prima della data fissata, salvo che la natura dell'impedimento renda impossibile la comunicazione preventiva.
  • Le difficoltà economiche o organizzative di viaggio, se non accompagnate dalla prova di una situazione di indigenza o di altro impedimento assoluto e insuperabile, non integrano un'impossibilità idonea a giustificare l'assenza dall'esame finale di dottorato.
  • L'eventuale contestazione della modalità di svolgimento in presenza o la pretesa al rimborso delle spese non legittimano il dottorando a disertare l'esame senza ottenere previamente il differimento; l'assenza produce comunque la rinuncia ex lege.
  • Le ipotesi di sospensione e proroga della durata del dottorato previste dall'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9, d.m. 226/2021 non comprendono la semplice mancata partecipazione alla discussione della tesi e non impongono la riconvocazione del candidato a una sessione successiva.
  • Nell'azione di annullamento, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato; l'amministrazione statale che non abbia adottato alcun provvedimento nella vicenda non è legittimata passivamente.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiGiurisdizione e riparto
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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