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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19213/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo aveva riformato concedendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in mitius dopo la condanna in primo grado per il reato previsto dall'art. 455 c.p. (detenzione di banconote false). I motivi di ricorso sono: 1) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova per avere la Corte territoriale escluso la "grossolanità" del falso (si sostiene che la falsità fosse immediatamente rilevabile dal commerciante); 2) violazione di legge per la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), con contestazione della valutazione sul danno/lucro e della misura dell'entità del profitto; 3) vizio nel trattamento sanzionatorio per non avere operato la diminuzione della pena detentiva in ragione delle attenuanti generiche e per errori nel calcolo del minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo punto ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la falsità non era riconoscibile "ictu oculi" da una persona comune, essendo emersa la scoperta della falsità solo grazie all'esperienza del commerciante ambulante; eventuali imprecisioni della motivazione non sono state giudicate decisive. Sul secondo punto la Corte ha confermato la valutazione della Corte territoriale che, trattandosi di reato in concorso, ha preso in considerazione l'importo complessivo (200 euro) e non ha ritenuto sussistente la rilevanza favorevole richiesta dal ricorrente. Sul terzo punto la Cassazione ha rilevato un errore materiale nella indicazione del minimo edittale (la Corte d'appello aveva indicato un anno invece di un anno e sei mesi) e una apparente insufficiente computazione della riduzione solo sulla pena pecuniaria, ma ha ritenuto l'errore non idoneo a rendere la pena illegale; pertanto la decisione impugnata è stata confermata. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Riferimento al reato di detenzione/introduzione di banconote false; la Corte ha valutato la distinzione tra falso riconoscibile "ictu oculi" e falsità rilevabile solo da persone con specifica esperienza.

  • Codice penale

    Norma sulle circostanze attenuanti; la Corte territoriale non ha riconosciuto la circostanza invocata dal ricorrente relativizzando la valutazione al contesto concorsuale e all'entità complessiva del fatto.

  • Codice penale

    Richiamati ai fini della determinazione del minimo edittale; la Corte di legittimità ha osservato un errore materiale nella indicazione del minimo ma ha ritenuto che l'errore non abbia prodotto una pena illegale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 5, n. 6873/2015; Sez. 6, n. 37019/2010; Sez. 5, n. 15122/2020

    Richiami a precedenti secondo i quali il falso grossolano deve essere riconoscibile da persone di comune avvedutezza e non secondo competenze specialistiche; nelle valutazioni conta sia la natura dell'oggetto falso sia le modalità normali del suo uso e scambio.

Massime di principio

  • Falso "grossolano": per ritenere un falso "ictu oculi" è necessario che la falsità sia immediatamente riconoscibile da una persona di comune discernimento; non rilevano per questo criterio le particolari conoscenze o l'abilità di soggetti esperti coinvolti nello scambio.
  • Valutazione del danno/lucro in caso di concorso: quando il reato è commesso in concorso va considerata l'entità complessiva della materialità criminale attribuibile al concorso (es. importo totale detenuto dai concorrenti) e non solo la porzione materiale in possesso di un singolo indagato.
  • Difetti di motivazione non decisivi: minime incongruenze o omissioni argomentative che non risultino decisive nel contesto probatorio complessivo non comportano annullamento in Cassazione; è essenziale verificare se l'errore abbia carattere di decisività sul giudizio.
  • Errori materiali nel calcolo della pena: errori meramente formali o materiali nella indicazione del minimo edittale o nella computazione della riduzione possono essere rilevati e corretti, ma non determinano l'annullamento se non producono una pena illegale per difetto.
  • Onere dell'impugnante: in Cassazione il ricorrente deve indicare chiaramente il dato probatorio che si ritiene sia stato travisato; denunce generiche di travisamento senza specifiche risultanze processuali sono difficilmente accolte.

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