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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14155/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti di un comune, dopo un periodo iniziale come lavoratori socialmente utili e poi dopo una lunga sequenza di contratti di lavoro a tempo determinato e parziale, avevano agito in giudizio chiedendo: la conversione dei rapporti, il risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine, il riconoscimento della progressione economica orizzontale, il riconoscimento di due giorni di ferie annui aggiuntivi e, in corso di causa, anche il riconoscimento dell’anzianità pregressa ai fini retributivi e previdenziali. Il Tribunale aveva respinto le domande ritenendo che la successiva stabilizzazione fosse satisfattiva e che mancasse prova dei danni e dei presupposti per le ulteriori pretese. La Corte d’appello aveva confermato, rilevando che la procedura di stabilizzazione era stata finalizzata al superamento del precariato e attuata nell’ambito del reclutamento speciale previsto dall’art. 20 d.lgs. 75/2017, e che le pretese su anzianità, PEO e ferie difettavano di tempestiva allegazione/prova; quanto alla PEO, non risultavano allegati i fatti costitutivi del diritto né un procedimento selettivo utile a fondare la pretesa, sicché non era configurabile neppure una perdita di chance domandata. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme sul contratto a termine nel pubblico impiego e sull’onere della prova, sostenendo che la stabilizzazione non potesse di per sé elidere il diritto al danno da abuso senza accertare il nesso causale diretto tra illegittima reiterazione e stabilizzazione; 2) nullità della sentenza e motivazione apparente/travisamento dei fatti per aver ritenuto che un atto dell’ente esprimesse la volontà di stabilizzazione mentre, secondo i ricorrenti, riguardava una proroga dei contratti; 3) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alle spese di lite, che i lavoratori volevano addossare al comune perché la stabilizzazione era avvenuta solo dopo l’introduzione del giudizio; 4) violazione dell’onere della prova e della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che il mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa costituisse discriminazione da rimuovere anche indipendentemente da una domanda specifica, con onere del datore di lavoro di provare l’esatto adempimento; 5) violazione delle norme sull’interpretazione della domanda e sulla prova, lamentando che la Corte non avesse colto la volontà processuale di ottenere comunque il riconoscimento dell’anzianità e che la richiesta risarcitoria generica dovesse ricomprendere anche tale voce. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, che aveva valorizzato, oltre alla finalità di stabilizzazione, anche il difetto di allegazione circa la procedura seguita e il fatto che i ricorrenti erano stati immessi in servizio senza selezione, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 75/2017; il terzo motivo è stato accolto solo sul piano dell’omessa pronuncia, ma la Corte ha deciso nel merito rigettando la censura sulle spese, osservando che la stabilizzazione in corso di causa poteva al più giustificare la compensazione, non una condanna del comune in assenza di soccombenza; il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la decisione d’appello, la quale aveva escluso la tempestiva proposizione della domanda sull’anzianità e, per la PEO e le ferie, aveva accertato la mancanza di allegazioni e la presenza di una duplice ratio decidendi non specificamente censurata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi centrali sulla pretesa efficacia sanante della stabilizzazione e sul mancato riconoscimento dell’anzianità, e ha ritenuto infondata la censura relativa alle spese di lite, decidendo sul punto nel merito senza rinvio. Ha inoltre rilevato che le doglianze su PEO e ferie non scalfivano la duplice ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata su difetto di allegazione/prova e sull’assenza di automaticità del diritto invocato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come norma invocata dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego e il correlato diritto al ristoro del danno

  • art. 32 legge n. 183/2010

    richiamato dai ricorrenti quale disciplina collegata alle conseguenze della reiterazione illecita dei contratti a termine

  • clausola n. 5 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    richiamata dai ricorrenti a fondamento della tutela contro l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte evidenzia però che le censure non si confrontavano con il decisum della sentenza impugnata

  • art. 3 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di disparità di trattamento

  • art. 20 d.lgs. n. 75/2017

    considerato dalla Corte territoriale come base del reclutamento speciale e della procedura di stabilizzazione del personale precario, avvenuta senza selezione

  • clausola 4 della direttiva 1999/70/CE

    invocata per sostenere il diritto alla parità di trattamento e al riconoscimento dell’anzianità pregressa ai fini retributivi e previdenziali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione apparente o mancante

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro di denuncia delle violazioni di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per le censure processuali di nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per sostenere una diversa interpretazione della domanda giudiziale alla luce della volontà delle parti e degli atti processuali

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione del materiale istruttorio e la considerazione dei fatti non contestati

  • art. 1123 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel contesto delle censure sulle spese e sulla ripartizione degli oneri

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego a termine, la sola successiva stabilizzazione del lavoratore non basta, in astratto, a fondare o escludere automaticamente ogni pretesa risarcitoria: occorre confrontarsi con la motivazione della decisione di merito e con le specifiche allegazioni e contestazioni sulla procedura concretamente seguita.
  • Le censure di legittimità sono inammissibili quando non si misurano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a richiamare principi astratti senza confutare gli specifici passaggi argomentativi posti a base della decisione.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": non basta dissenso sulla ricostruzione dei fatti, occorre una reale mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione.
  • Se il giudice di merito omette di pronunciare su una questione, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio quando la questione è solo di diritto, non richiede ulteriori accertamenti e risulta infondata.
  • Le pretese di riconoscimento dell’anzianità, della progressione economica e di altri benefici economici non sono automatiche: il lavoratore deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, compresi i presupposti specifici previsti dalla disciplina collettiva o procedimentale applicabile.
  • La mancata contestazione di alcuni fatti storici non equivale alla non contestazione dei fatti costitutivi di un diverso diritto azionato, se questi ultimi non sono stati adeguatamente allegati.
  • In presenza di una duplice ratio decidendi, il ricorrente deve censurare entrambe le basi della decisione; la mancata impugnazione anche di una sola ratio autonoma rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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