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Sentenza

Sentenza n. 15031/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento a) dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali il commissario ad acta nominato dal TAR Lazio, sez. 1ª, con ordinanza n. 10921/2018, ha determinato la posizione debitoria della ricorrente a titolo di tariffa per il servizio di smaltimento rifiuti a tutto il 15.12.2005, oltre interessi e penali; b) della nota trasmessa via pec dal commissario ad acta in data 14.12.2020; c) per quanto occorrer possa, della diffida e messa in mora in data 7.11.2019; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202101869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse manifestata dalla ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati decisi i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione commissariale della posizione debitoria relativa alla tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti fino al 15 dicembre 2005, con interessi e penali, e relativi atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, gli atti con cui il commissario ad acta, nominato dal TAR Lazio in un precedente giudizio, avrebbe determinato la sua posizione debitoria per la tariffa relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti, oltre interessi e penali. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione PEC del commissario ad acta, la diffida e messa in mora e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata il 7 maggio 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, per le ragioni indicate negli atti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente, adeguatamente manifestata nel corso del giudizio, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti quando il giudice ravvisa le relative ragioni.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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