Cassazione Civile, Ordinanza n. 12461/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce da un incarico conferito da una lavoratrice a un'associazione sindacale per assisterla nella tutela avverso un giudizio di inidoneità al lavoro formulato dal medico aziendale, a seguito del quale la dipendente era stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione. La lavoratrice sosteneva che l'incaricata, invece di limitarsi a impugnare il provvedimento, avrebbe dovuto inviare tempestivamente al datore di lavoro una diffida/costituzione in mora con offerta della prestazione lavorativa, così da evitare la perdita della retribuzione per il periodo 11-29 settembre 2019; chiedeva quindi il risarcimento della mancata retribuzione e delle spese connesse. L'associazione contestava l'esistenza e/o la correttezza dell'incarico, l'idoneità della comunicazione inviata e la riconducibilità del pregiudizio alla propria condotta, deducendo anche l'intervenuta transazione tra lavoratrice e datore di lavoro. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda; il Tribunale, in riforma, aveva ritenuto esistente un rapporto di mandato, qualificato l'omissione della diffida come inadempimento e condannato l'associazione al pagamento di euro 1.808,83, tra retribuzione e spese professionali. In Cassazione l'associazione ha proposto quattro motivi: 1) errata qualificazione del soggetto e mancata prova del mandato/accettazione; 2) violazione delle norme su diligenza, mora e danno, per non avere la lavoratrice provato l'inefficacia causale della condotta omessa e per avere trascurato la transazione; 3) irrilevanza dell'accordo conciliativo e contestazione della quantificazione del danno; 4) errata inclusione tra i danni di spese che sarebbero state comunque sostenute e vizi di motivazione per omesso esame di un documento. La Cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, rilevando che il Tribunale aveva accertato in fatto il perfezionamento del mandato mediante l'invio della missiva "in nome e per conto" della mandante, aveva correttamente individuato il nesso causale tra omissione e perdita della possibilità di ottenere la retribuzione in sede transattiva, e aveva spiegato perché la transazione successiva non neutralizzava il danno relativo al periodo antecedente alla costituzione in mora. Anche le censure sulla quantificazione sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e per inosservanza degli oneri di autosufficienza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'associazione sindacale. Ha confermato la decisione del Tribunale di Como che aveva riformato la sentenza di primo grado e aveva condannato la ricorrente al pagamento di euro 1.808,83, oltre alle spese di lite del merito. In Cassazione non sono state liquidate le spese perché la resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto: il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato; il secondo e il terzo inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi; il quarto inammissibile per genericità, per mancato confronto con la sentenza impugnata e per mancato rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza relativi ai documenti e ai fatti asseritamente omessi.
Norme richiamate
art. 1327 c.c.
La missiva inviata al datore di lavoro, scritta in nome e per conto della mandante, è stata valorizzata come comportamento idoneo a perfezionare il contratto di mandato mediante inizio di esecuzione.
art. 1176 c.c.
La diligenza richiesta al mandatario va valutata con riguardo alla natura dell'attività svolta; l'eventuale qualificazione del soggetto come patronato o associazione sindacale non esclude l'applicazione del criterio della diligenza qualificata nell'adempimento del mandato.
art. 1710 c.c.
Il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, cioè con accortezza e consapevolezza delle responsabilità assunte.
art. 1206 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla mora del debitore e alla pretesa idoneità della comunicazione a mettere in mora il datore di lavoro; la Corte non accoglie la censura perché il Tribunale aveva già accertato la causalità dell'omissione.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile comprende la conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento/omissione; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del danno come perdita della possibilità di includere nella transazione le retribuzioni antecedenti alla diffida.
art. 1227 c.c.
Richiamato per contestare il nesso causale e l'entità del danno; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza per violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la decisione impugnata e indicare il contrasto tra norma e statuizione, pena l'inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non di argomentazioni, questioni o elementi istruttori; la parte deve indicare il fatto, il dato da cui risulta, il quando e il come della discussione processuale e la decisività.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e un confronto puntuale con la sentenza impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Per dedurre l'omesso esame di un documento occorre riprodurne il contenuto, indicarne specificamente la collocazione negli atti e il momento del deposito.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda e fornire riferimenti idonei a identificarne la produzione nel giudizio di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando un incaricato agisce in nome e per conto del cliente con una comunicazione rivolta al terzo, il giudice può desumere da tale comportamento il perfezionamento del mandato per inizio di esecuzione, ai sensi dell'art. 1327 c.c., se la condotta è univocamente riferibile all'incarico.
- Nel mandato, la diligenza va valutata secondo l'art. 1176 c.c. in relazione alla natura professionale dell'attività svolta; il mandatario risponde se omette gli atti necessari a tutelare efficacemente l'interesse affidatogli.
- In tema di responsabilità da omissione, il nesso causale sussiste quando l'attività dovuta, se compiuta, avrebbe evitato il danno o ne avrebbe ridotto la portata; occorre un giudizio controfattuale sull'esito che si sarebbe verificato in caso di condotta doverosa.
- La conclusione di una transazione successiva non esclude di per sé il danno da omissione se l'accordo non ricomprende il periodo o le pretese che sarebbero state salvaguardate dall'atto omesso.
- Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica in modo puntuale il contrasto normativo denunciato.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di argomentazioni difensive, questioni giuridiche o semplici elementi istruttori.
- Per dedurre l'omesso esame di un documento nel ricorso per cassazione è necessario rispettare rigorosamente gli oneri di autosufficienza, indicando contenuto, collocazione negli atti e momento di produzione del documento.
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