Sentenza n. 437/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza n. 311/2024, n. r.g. 1408/2023, pubblicata in data 08.05.2024 dal Tribunale di Siena (sezione lavoro);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena n. 311/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, oltre agli interessi legali. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero e ha chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stata notificata al Ministero il 21 novembre 2024 ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli ulteriori anni scolastici indicati nel titolo, oltre agli interessi. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva all'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione debitrice; il TAR ne ha verificato l'inutile decorso ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la domanda proposta quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato impone all'amministrazione soccombente di adottare gli atti necessari per dare integrale attuazione al titolo entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dal provvedimento giudiziale.
- La nomina del commissario ad acta può comprendere sia gli adempimenti amministrativi necessari all'esecuzione del giudicato sia il pagamento delle somme ancora dovute in base al titolo esecutivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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