Sentenza del 12/04/2016 n. 2073 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Concessionario riscossione - Notifica cartelle pagamento - Soggetto contribuente - Mancato pagamento - Concessionario riscossione -Iscrizione ipotecaria - Facoltà autotutela cautelare - Legittimo esercizio - Esclusione - Comunicazione preventiva - Omessa notifica - Illegittimità gravame cautelare - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L'iscrizione ipotecaria è stata dichiarata illegittima perché effettuata senza la preventiva comunicazione al contribuente. Il mancato pagamento di cartelle regolarmente notificate non esonera il concessionario dall'obbligo di comunicare preventivamente l'intenzione di iscrivere l'ipoteca; tale omissione determina l'illegittimità della misura cautelare.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario della riscossione senza la previa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il concessionario aveva notificato le cartelle di pagamento, rimaste insolute, ma ha ritenuto che tale mancato pagamento gli consentisse di procedere direttamente all'iscrizione, invocando l'autotutela esecutiva o cautelare.
Norme richiamate
Art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disposizione disciplina la riscossione coattiva e non consente al concessionario di qualificare l'iscrizione ipotecaria come esercizio di autotutela tale da escludere le garanzie procedimentali del contribuente. La preventiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria è necessaria anche quando le cartelle siano state notificate e non pagate.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare soggetta a garanzie procedimentali e, prima della sua esecuzione, deve essere preceduta dalla comunicazione preventiva al contribuente.
- La regolare notifica delle cartelle e il loro mancato pagamento non autorizzano automaticamente l'iscrizione ipotecaria senza ulteriore preavviso.
- Il concessionario non può invocare genericamente l'autotutela esecutiva o cautelare per eludere l'obbligo di preventiva comunicazione.
- In una situazione analoga, l'assenza della comunicazione preventiva può costituire un vizio idoneo a determinare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, anche se il debito risulta da cartelle precedentemente notificate.
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