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Sentenza

Sentenza n. 1834/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13266/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione di un accordo quadro di lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa seconda classificata ha impugnato la sentenza del TAR sostenendo che l'offerta tecnica dell'aggiudicatario contenesse un computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni migliorative, con indicazione dei singoli prezzi e di un importo complessivo di 644.786,16 euro. Secondo l'appellante, tali elementi, non ricavati da prezzari ufficiali ma frutto del know how dell'operatore economico, avrebbero consentito alla commissione di conoscere anticipatamente una parte dell'offerta economica, in violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, della lex specialis e della previsione secondo cui l'offerta tecnica non avrebbe dovuto contenere alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica, a pena di esclusione. Sono stati dedotti anche difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, correttezza e buona fede, nonché erronea estensione della discrezionalità amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto decisivo che il computo metrico estimativo riguardasse esclusivamente le lavorazioni migliorative non comprese nell'elenco prezzi di progetto e che l'indicazione dei relativi costi non consentisse di ricostruire l'offerta economica complessiva. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non opera in senso assoluto, ma va verificato concretamente considerando se l'elemento economico anticipato sia idoneo, anche solo potenzialmente, a influenzare la valutazione della commissione e se consenta di ricostruire anticipatamente l'offerta economica nella sua interezza. Quando la lex specialis richiede o consente soluzioni migliorative la cui illustrazione impone l'indicazione di parametri economici, costi o comparazioni con prezzi di mercato o listini ufficiali, la presenza di elementi economicamente rilevanti nell'offerta tecnica non viola, di per sé, il principio di separatezza, purché il limite della ragionevolezza e proporzionalità non sia superato. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori e spese di legge in favore del Ministero della Difesa e in 4.000 euro oltre accessori e spese di legge in favore dell'aggiudicatario.

Norme richiamate

  • d.lgs. 36/2023

    Il richiamo alla disciplina dei contratti pubblici è stato utilizzato in relazione al principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica.

  • art. 16 del disciplinare di gara

    l’offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell’offerta economica (ad esempio import, prezzi, ecc.)

    La clausola è stata interpretata nel senso che l'indicazione di elementi economici nell'offerta tecnica determina l'esclusione solo quando, valutata concretamente, consenta di anticipare o ricostruire l'offerta economica complessiva.

Massime di principio

  • Il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non opera in senso assoluto, ma deve essere applicato in concreto verificando se gli elementi economici inseriti nell'offerta tecnica siano idonei, anche solo potenzialmente, a influenzare la valutazione della commissione giudicatrice.
  • L'indicazione nell'offerta tecnica di costi, prezzi o parametri economici relativi a soluzioni migliorative non comporta automaticamente l'esclusione quando tali elementi siano funzionali alla descrizione tecnica della proposta e non consentano di ricostruire l'offerta economica complessiva.
  • La violazione della separatezza tra offerta tecnica ed economica ricorre quando dagli elementi economici contenuti nell'offerta tecnica sia agevolmente desumibile l'offerta economica nella sua interezza, con effettiva lesione dell'imparzialità della valutazione tecnica.
  • Le clausole della lex specialis che vietano valorizzazioni economiche anticipatorie devono essere applicate secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della concreta struttura dell'offerta e delle caratteristiche delle migliorie richieste o consentite.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneProcedura di gara
RamiContratti pubblici
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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