Cassazione Civile, Ordinanza n. 24897/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2003, richiesto per una società in nome collettivo cessata e cancellata dal registro delle imprese. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, riconoscendo il credito per la parte non già compensata. Dopo un primo giudizio di cassazione, che aveva annullato il procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro socio della società estinta, il giudizio era stato riassunto. La CTR, però, aveva ritenuto nuovamente inammissibile il ricorso originario perché proposto dal solo socio che si era qualificato ex legale rappresentante, sostenendo che l'azione avrebbe dovuto essere proposta da entrambi i soci personalmente e che il difetto originario di legittimazione non fosse sanabile. Il ricorrente ha impugnato questa decisione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge per ultrapetizione, poiché la CTR avrebbe rilevato un nuovo vizio non indicato dalla precedente ordinanza di cassazione; con il secondo motivo, ha contestato l'esistenza stessa di un obbligo di promuovere il giudizio da parte di entrambi i soci, sostenendo che non esiste alcuna norma che imponga tale partecipazione personale e che, comunque, la decisione avrebbe effetti nei confronti di tutti i soci nella misura di rispettiva spettanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha osservato che, annullando in precedenza il procedimento per difetto di integrità del contraddittorio, aveva implicitamente già riconosciuto la legittimazione del socio ricorrente ad agire; da ciò ha desunto la formazione del giudicato interno su tale profilo, preclusivo di una nuova rimessione in discussione da parte del giudice di rinvio. Per tale ragione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorrente richiama il parametro del ricorso per cassazione per sostenere che la doglianza della CTR non fosse sussumibile in una reale violazione di legge, ma in una pretesa regola non esistente nell'ordinamento.
giudicato interno
La Corte afferma che sulla legittimazione del socio si era formato giudicato interno, poiché il precedente annullamento del procedimento per difetto di contraddittorio implicava il riconoscimento della sua legittimazione attiva.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione, annullando un precedente giudizio, presuppone implicitamente la legittimazione di una parte a stare in causa, tale profilo può consolidarsi in giudicato interno e non essere nuovamente rimesso in discussione nel giudizio di rinvio.
- Il giudice di rinvio non può introdurre un nuovo vizio decisorio incompatibile con il perimetro tracciato dalla precedente cassazione, se tale rilievo contrasta con quanto già implicitamente statuito o precluso dal giudicato interno.
- Nel giudizio riguardante una società estinta, la questione della legittimazione ad agire va verificata alla luce dell'effettivo assetto processuale già consolidato nel procedimento, non potendo il giudice di merito disconoscere un profilo già coperto da preclusione processuale.
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