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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28262/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva rigettato le loro domande di riparazione per ingiusta detenzione. Entrambi erano stati sottoposti a custodia cautelare (369 giorni per Amisouma, 678 giorni per Lohmang) e poi assolti dal Tribunale di Messina (Amisouma "per non avere commesso il fatto", Lohmang "perché il fatto non costituisce reato"). Le misure cautelari erano state disposte sulla base delle dichiarazioni rese da due migranti trasportati sul gommone, che indicavano Lohmang come timoniere e Amisouma come navigatore. I motivi di ricorso includevano: violazione dell'art. 314, comma 1, c.p.p. e carenza di motivazione (sia per Lohmang sia per Amisouma); per Amisouma, anche l'affermazione che la Corte d'appello aveva ritenuto mendace il suo interrogatorio contraddicendo il giudicato di assoluzione e aveva illegittimamente valorizzato verbali dichiarati non utilizzabili dal Tribunale; oltre a contestare la mancata motivazione circa il nesso causale o sinergico tra il suo comportamento e la carcerazione.

La decisione

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dalle persone trasportate in sommarie informazioni anche se, in altro contesto processuale, potrebbero risultare inutilizzabili. Sulla posizione di Amisouma la Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto plausibile la valutazione della Corte d'appello circa la non credibilità della sua versione e ha ritenuto che la sua negazione, priva di elementi idonei a smentire le dichiarazioni dei trasportati, costituisse comportamento almeno gravemente colposo ostativo alla riparazione; Amisouma è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dal Ministero resistente. Per quanto riguarda Lohmang, la Corte ha rilevato carenza di motivazione della Corte d'appello nella parte in cui non ha adeguatamente valutato la presunta costrizione subita dall'imputato e non ha dimostrato con sufficiente chiarezza che le dichiarazioni dei migranti dimostrassero pressioni minatorie o un mendacio con efficacia sinergica sulla applicazione della misura; per tale motivo l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla posizione di Lohmang e gli atti sono stati rinviati alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio. Le spese sono liquidate in favore del Ministero resistente in relazione al rigetto del ricorso di Amisouma.

Norme richiamate

  • d.lgs. 286/1998, art. 12, comma 3-bis

    Norma sostanziale richiamata come fatto-reato contestato (agevolazione dell'immigrazione clandestina) che ha costituito il presupposto per l'applicazione delle misure cautelari.

  • codice di procedura penale, art. 314, comma 1

    Richiesto ai giudici della riparazione un adeguato e specifico motivo quando si rigetta l'istanza: la Corte ha accertato che la mancanza di sufficiente motivazione può comportare annullamento e rinvio.

  • codice di procedura penale, art. 526, comma 2

    Sancisce l'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni in dibattimento; la Corte ha precisato però che, nell'ambito della riparazione per ingiusta detenzione, tali dichiarazioni possono essere comunque utilizzate ai fini di valutare dolo o colpa dell'istante.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 40281 del 23/5/2019 (Bonsignore)

    Principio richiamato secondo cui le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sommarie informazioni sono utilizzabili nel procedimento di riparazione per dimostrare sussistenza di dolo o colpa ostativi all'indennizzo, anche se poi inutilizzabili in dibattimento.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, 15/9/2016 (Piccolo)

    Conferma del principio della utilizzabilità, a fini riparatori, di atti affetti da cosiddetta inutilizzabilità fisiologica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione le dichiarazioni rese in indagini preliminari, anche se inutilizzabili nel dibattimento, possono essere prese in considerazione per accertare dolo o colpa dell'istante che ostino all'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione deve dare motivazione specifica e sufficiente sul nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'applicazione o la persistenza della misura cautelare; l'assenza di tale motivazione può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • La semplice assoluzione con motivazioni legate all'inutilizzabilità di prove non impedisce automaticamente che quelle stesse prove siano valutate ai fini della riparazione, ma il giudice deve spiegare in che modo e perché esse siano ritenute rilevanti rispetto al giudicato.
  • La negazione dell'imputato, se priva di elementi probatori o di una spiegazione alternativa plausibile, può essere valutata come comportamento gravemente colposo e ostativo all'indennizzo.
  • Se l'imputato allega di avere agito sotto costrizione o minacce, il giudice della riparazione deve esaminare e motivare specificamente la fondatezza di tale allegazione; l'omessa o insufficiente valutazione di tali circostanze può dar luogo a rinnovazione del giudizio.

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