Cassazione Penale, Ordinanza n. 32429/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha posto a carico dei ricorrenti il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento parziale della Cassazione, aveva rideterminato le pene inflitte a due imputati per più episodi di cessione/detenzione di stupefacenti, riconducibili all'art. 73 d.P.R. 309/1990, commessi a Gioia Tauro il 19 settembre 2018 e il 5 ottobre 2018. Uno dei ricorrenti deduceva tre censure: rideterminazione della pena, misura dell'aumento per la continuazione e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L'altro ricorrente deduceva il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i ricorsi non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già operato una riduzione favorevole delle pene ma aveva valorizzato, in senso ostativo a ulteriori mitigazioni, i precedenti penali e la gravità intrinseca dei fatti; le doglianze sono state considerate meri dissensi di merito, non proponibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
disposizione incriminatrice richiamata quale base dei reati per cui è intervenuta condanna, in relazione a fatti di stupefacenti commessi in due date distinte
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente nel giudizio di legittimità, poiché le doglianze sono state qualificate come non deducibili in cassazione in quanto dirette a sollecitare nuove valutazioni di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura degli elementi fattuali e delle circostanze valutate ai fini della pena, quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni razionali e non manifestamente illogiche.
- Le censure sulla quantificazione della pena, sull'aumento per continuazione e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione del giudice di appello e si limitano a prospettare una diversa valutazione discrezionale dei fatti.
- La presenza di precedenti penali e la gravità concreta del fatto possono legittimamente essere valorizzate per escludere ulteriori mitigazioni sanzionatorie, purché il giudice dia conto in modo non irragionevole delle ragioni del diniego.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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