Sentenza del 22/01/2021 n. 446 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Spese del giudizio - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni che vanno esplicitate - Necessità - Fattispecie - Complessità della materia - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Questione relativa alla regolamentazione delle spese di giudizio nei processi tributari instaurati dal 1° gennaio 2016: si doveva determinare se si applica il nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 (come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) d.lgs. 156/2015) che prevede la compensazione delle spese "soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"; e se la complessità della materia possa costituire una di tali ragioni giustificative della compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile, ai processi iniziati dal 1° gennaio 2016, il nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992. Ha stabilito che le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o se sussistono "gravi ed eccezionali ragioni" che devono essere espressamente motivate nel provvedimento. Ha inoltre affermato che la complessità della materia può integrare tali ragioni di compensazione, purché la motivazione sia specifica e adeguata.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 15, comma 2
"le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
Il nuovo testo si applica ai processi instaurati dal 1° gennaio 2016: limita la compensazione delle spese ai casi indicati e richiede motivazione espressa; la complessità della materia può essere valutata quale "grave ed eccezionale" ragione se adeguatamente motivata.
d.lgs. 156/2015, art. 9 (modifica)
modifica l'art. 15 del d.lgs. 546/1992 (come sopra)
Riforma normativa che ha inasprito i presupposti per la compensazione delle spese, introducendo il requisito della gravità/eccezionalità e dell'obbligo motivazionale.
Massime di principio
- Per i procedimenti iniziati dal 1° gennaio 2016 si applica il nuovo regime: la compensazione delle spese è eccezionale e richiede soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni motivate.
- La sola enunciazione generica della complessità della questione non è sufficiente: il giudice deve esporre in motivazione perché la complessità assume carattere di "grave ed eccezionale" ragione di compensazione.
- In casi di specialissima o tecnica complessità (molteplici profili giuridici, questioni interpretative nuove o contrastate, profili probatori particolarmente difficili) è possibile ottenere la compensazione, se la decisione documenta puntualmente tali elementi.
- La compensazione resta comunque possibile anche in caso di soccombenza reciproca; pertanto, quando entrambe le parti hanno ottenuto esiti parziali e rilevanti, occorre chiedere e motivare il riconoscimento della compensazione.
- Parti private/contribuenti dovrebbero tempestivamente richiedere in udienza o con memorie la compensazione delle spese indicando e documentando le ragioni che configurano la gravità/eccezionalità (es. nodi giuridici non risolti, prova complessa, pluralità di atti impugnati).
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