Cassazione Civile, Ordinanza n. 11983/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La lite nasce da un conflitto tra proprietari di immobili contigui su un'area di retroprospetto/cortiletto compresa tra i fabbricati e funzionale all'accesso a una via laterale. Un soggetto agiva chiedendo la rimozione di cancello, scala a chiocciola e materiali depositati, oltre al risarcimento; il convenuto resisteva e proponeva riconvenzionale di usucapione dell'area nella parte occupata dai manufatti. Il Tribunale accoglieva in parte entrambe le domande: ordinava lo sgombero dei materiali, ma riconosceva l'usucapione della porzione occupata da cancello e scala. In appello, la Corte territoriale respingeva l'usucapione, attribuendo l'area ai proprietari originari/aventi causa e ordinando la rimozione dei manufatti; il soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti di un soggetto ritenuto litisconsorte necessario; 2) violazione delle norme sulla proprietà e sulle pertinenze, dei canoni ermeneutici contrattuali e della legge notarile, sostenendo che i suoi titoli di acquisto indicassero i confini dell'area e che questa fosse pertinenza del bene acquistato, con conseguente erronea attribuzione della proprietà ai resistenti; 3) violazione delle norme sull'usucapione e sull'interruzione della prescrizione acquisitiva, perché il ricorso possessorio sarebbe stato idoneo a interrompere il termine solo per le porzioni occupate da cancello e scala e non per l'intera area.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché la mancata impugnazione della statuizione di difetto di legittimazione passiva aveva formato giudicato interno e, in ogni caso, il soggetto indicato aveva già ceduto i propri diritti prima dell'introduzione del giudizio, sicché non era litisconsorte necessario. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: era nuova in cassazione la questione della pertinenzialità, mentre l'interpretazione dei titoli compiuta dal giudice di merito non violava i canoni ermeneutici né la legge notarile, risultando coerente con gli accertamenti in fatto e con la CTU; ha anche osservato che la diversa tesi del ricorrente renderebbe nulla la donazione del 1982 perché avente ad oggetto cosa altrui. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché mirava a sollecitare una nuova valutazione del contenuto del ricorso possessorio e della sua idoneità interruttiva dell'usucapione, attività riservata al merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
La mancata integrazione del contraddittorio in appello non è deducibile in cassazione quando sul punto si sia formato giudicato interno o quando il soggetto asseritamente pretermesso non sia litisconsorte necessario nel grado di appello.
art. 922 c.c.
Richiamato in tema di acquisto della proprietà e di corretta individuazione del bene oggetto di trasferimento.
art. 817 c.c.
La pertinenzialità non può essere affermata in cassazione sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti; occorre un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ribadito che la ricostruzione del contenuto dei titoli e dei fatti storici resta riservata al merito, salvo violazione dei canoni di diritto.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicata.
art. 51, comma 2, n. 6, legge notarile n. 89/1913
La mancata specifica indicazione di alcuni confini non determina, di per sé, l'erroneità dell'atto quando l'oggetto sia comunque individuabile complessivamente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la censura in realtà investiva la ricostruzione del contenuto della domanda possessoria e non un vizio di ultrapetizione.
art. 1165 c.c.
In tema di usucapione, l'atto giudiziale possessorio può interrompere il decorso del termine, ma la verifica della sua ampiezza è questione di merito.
art. 2943 c.c.
Il ricorso o l'azione giudiziale possono avere efficacia interruttiva della prescrizione/usucapione secondo il loro contenuto concreto, accertato dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il difetto di integrità del contraddittorio deve essere dedotto utilmente solo se il soggetto pretermesso sia effettivamente litisconsorte necessario; in presenza di giudicato interno sulla sua estraneità o carenza di legittimazione passiva, la censura è inammissibile.
- La qualificazione di un'area come pertinenza di un bene e l'interpretazione dei titoli di acquisto sono questioni di merito: in cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice una diversa lettura dei documenti, salvo specifica violazione dei canoni ermeneutici.
- La mancata indicazione puntuale di alcuni confini nell'atto non comporta automaticamente invalidità o erroneità dell'individuazione del bene se l'oggetto del trasferimento è comunque determinabile dal complesso delle risultanze documentali e fattuali.
- La denuncia di violazione degli artt. 1165 e 2943 c.c. in tema di usucapione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del contenuto dell'atto giudiziale asseritamente interruttivo: l'idoneità interruttiva va apprezzata in base al contenuto concreto della domanda, accertato dal giudice di merito.
- Quando la tesi del ricorrente implicherebbe la nullità di un successivo atto di disposizione per difetto di titolarità del disponente, il giudice può richiamare tale conseguenza come ulteriore conferma dell'interpretazione adottata dai titoli.
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