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Ordinanza

Ordinanza n. 487/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/eel - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi espressamente incluse tutte le comunicazioni inviate dal GSE in merito all'attuazione dell'articolo 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, tutte le fatture per la valorizzazione dell'energia il cui corrispettivo è stato imposto dal GSE, o le compensazioni da quest'ultimo effettuate in relazione a ogni importo a qualsiasi titolo dovuto al Soggetto Responsabile di impianto, in attuazione della disciplina introdotta con l'art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VECTOR 1 SRL il 25\3\2026 : Annullamento o disapplicazione, previa sospensione dell’efficacia delle fatture per la valorizzazione dell’energia, emesse dal GSE il 26 febbraio 2026 e il cui corrispettivo è stato imposto dal medesimo GSE, nonché delle compensazioni da quest’ultimo effettuate in relazione a ogni importo a qualsiasi titolo dovuto al Soggetto Responsabile di impianto, in attuazione della disciplina introdotta con l’art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n. 25; delle diffide di pagamento inviate dal GSE in data 17 febbraio 2026 e relative alle fatture per la valorizzazione dell’energia in attuazione della disciplina introdotta con l’art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n. 25 (doc. 11); della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/eel; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi espressamente incluse tutte le comunicazioni inviate dal GSE in merito all’attuazione dell’articolo 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, tutte le fatture per la valorizzazione dell’energia il cui corrispettivo è stato imposto dal GSE, o le compensazioni da quest’ultimo effettuate in relazione a ogni importo a qualsiasi titolo dovuto al Soggetto Responsabile di impianto, in attuazione della disciplina introdotta con l’art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

Giustizia amministrativa202301093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA n. 143/2023/R/eel, fatture e diffide di pagamento del GSE e compensazioni effettuate sugli incentivi in attuazione dell’art. 15-bis del d.l. 4/2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e GSE)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione ARERA n. 143/2023/R/eel e gli atti del GSE adottati per dare attuazione alla disciplina di recupero degli extra-profitti energetici prevista dall’art. 15-bis del d.l. 4/2022, chiedendone l’annullamento o la disapplicazione e, con motivi aggiunti, la sospensione delle fatture emesse dal GSE il 26 febbraio 2026 e delle diffide di pagamento del 17 febbraio 2026, nonché delle compensazioni operate sugli incentivi. In sede cautelare hanno sostenuto che il recupero coattivo delle somme o la compensazione con gli incentivi avrebbe impedito il pagamento delle rate dei finanziamenti, determinando una situazione di insolvenza irreversibile. Tale prospettazione è stata documentata mediante relazioni predisposte unilateralmente dagli stessi operatori.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato, anzitutto, che era quanto meno dubbia la diretta impugnabilità delle fatture adottate dal GSE e la loro riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo. Ha inoltre escluso la sussistenza di un periculum in mora adeguatamente provato: considerato il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, gli operatori del settore, tenuti a una qualificata diligenza, avrebbero dovuto predisporre misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili, anche con riguardo agli investimenti effettuati. La dedotta insolvenza irrimediabile non è stata ritenuta dimostrata, poiché fondata su documentazione unilaterale. Il TAR ha infine osservato che, qualora la decisione di merito fosse favorevole, sarebbe comunque possibile recuperare le somme eventualmente riscosse. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25

    Costituisce il quadro normativo di riferimento per il recupero degli extra-profitti energetici e per le attività attuative del GSE contestate dai ricorrenti.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentemente nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la diretta impugnabilità delle fatture emesse da un soggetto gestore e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa possono costituire profili ostativi alla concessione della sospensione quando risultino quantomeno dubbie.
  • L’operatore economico che opera in un settore caratterizzato da un quadro normativo e disciplinare noto e da pretese economiche ragionevolmente prevedibili deve adottare misure gestionali e organizzative adeguate per fronteggiarne gli effetti; la mancata predisposizione di tali misure incide sulla valutazione del periculum in mora.
  • La prospettazione di un danno grave e irreparabile, quale l’insolvenza derivante dal recupero di somme o dalla compensazione con crediti, non è sufficiente se fondata soltanto su relazioni predisposte unilateralmente dalla parte e non adeguatamente corroborata da ulteriori elementi probatori.
  • La possibilità di ottenere la restituzione delle somme riscosse in caso di successivo accoglimento della domanda di merito esclude, in assenza di ulteriori elementi, l’irreversibilità del pregiudizio cautelare.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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