Cassazione Civile, Ordinanza n. 37232/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (donataria)
La controversia
Gli eredi della donante hanno promosso giudizio per ottenere l'annullamento di una donazione immobiliare stipulata il 20 ottobre 2003 tra la defunta e la nipote donataria, deducendo che, al momento dell'atto, la donante versasse in stato di incapacità naturale. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato il rigetto, valorizzando la documentazione medica e la consulenza tecnica d'ufficio, entrambe ritenute compatibili con la capacità della donante. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, vizio motivazionale per mancata rinnovazione della CTU, sostenendo che due certificati medici, uno anteriore di 18 giorni e uno successivo di 10 mesi, avrebbero richiesto un ulteriore approfondimento tecnico dei test menzionati (MMSE, SMORT, ADL, IADL). Con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che dalla lettura congiunta dei certificati dovesse derivare l'inversione dell'onere della prova e che spettasse alla donataria dimostrare che l'atto fu compiuto in un lucido intervallo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione postale, qualificando il vizio come inesistenza della notificazione. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo perché, nel giudizio di appello iniziato dopo l'11 settembre 2012, il vizio di motivazione è precluso dall'art. 348-ter, comma 4, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la doglianza presupponeva una diversa lettura dei certificati medici e quindi una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; inoltre, il diverso criterio di riparto dell'onere probatorio sarebbe stato applicabile solo se fosse stato accertato uno stato di incapacità totale e permanente della donante, circostanza non risultante dalla sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data e l'identità del destinatario; la sua mancanza comporta inesistenza della notificazione del controricorso.
art. 291 c.p.c.
Non può disporsi la rinnovazione della notificazione quando essa sia inesistente, e non semplicemente nulla.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per vizio motivazionale è inammissibile nei limiti in cui sia precluso dalla disciplina speciale del giudizio di appello confermativo.
art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che denunci il vizio di motivazione contro una sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado, quando l'appello è stato introdotto dopo l'11 settembre 2012.
art. 2697 c.c.
Il diverso criterio di riparto dell'onere della prova sull'incapacità richiede un previo accertamento della totale e permanente incapacità; in mancanza, la censura tende impropriamente a una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di declaratoria prevista dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta determina inesistenza della notificazione del controricorso, con conseguente inammissibilità dell'atto e impossibilità di sanatoria mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- Il motivo di ricorso che censuri la motivazione della sentenza d'appello è inammissibile quando l'appello, proposto dopo l'11 settembre 2012, si sia concluso con conferma della decisione di primo grado, operando la preclusione dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il vizio attiene al riparto dell'onere probatorio solo se sia stato erroneamente individuato il fatto da provare, non quando si contesti la lettura del materiale istruttorio.
- In tema di incapacità naturale del disponente, il diverso criterio che pone a carico della controparte la prova del lucido intervallo presuppone un accertamento di incapacità totale e permanente; se tale accertamento manca, resta fermo l'onere dell'attore di provare l'incapacità al momento dell'atto.
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