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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35639/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale di Napoli, che in riesame ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del 19/01/2023 disponendo la custodia cautelare in carcere per reati connessi agli stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990 aggravato da agevolazione mafiosa; Uno Pasquale anche per l'art. 73 D.P.R. n. 309/1990). Contestano in particolare: (i) motivazione apparente, omessa o manifestamente illogica rispetto alle conversazioni intercettate e alla loro interpretazione circa la gestione delle piazze di spaccio; (ii) eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; (iii) violazioni di norme processuali indicate (art. 192, comma 3; art. 273; art. 274 c.p.p.), e l'insufficienza del precedente specifico per giustificare la custodia cautelare.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, avendo valorizzato convergentemente dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni e sequestri, e avendo evidenziato l'assenza di elementi concreti idonei a dimostrare la recisione dei legami con il contesto di criminalità organizzata (ai sensi di quanto richiamato dall'art. 275, comma 3 c.p.p.). Le censure proposte sono state considerate questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è stato disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma I-ter disp. att. c.p.p., precisando che la pronuncia non comporta remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma penale richiamata per il reato contestato (illecita attività in materia di stupefacenti), aggravata dall'agevolazione mafiosa; la misura cautelare è stata disposta in relazione a tale contestazione

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma penale richiamata come capo di imputazione nei confronti di Uno Pasquale (reato connesso agli stupefacenti)

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti nelle censure processuali (collegata alla valutazione probatoria delle intercettazioni); la Corte ha ritenuto però che le contestazioni riguardassero valutazioni di merito non sindacabili in cassazione

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione ai vizi di motivazione: la censura è stata ritenuta insussistente perché la motivazione del tribunale è stata considerata adeguata e logica

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma menzionata dai ricorrenti con riferimento all'utilizzo di precedenti specifici per la misura cautelare; la Corte ha ritenuto che la valutazione della rilevanza del precedente sia questione di merito non rilevante per la cassazione

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte come criterio: il tribunale ha sottolineato l'assenza di elementi concreti capaci di dimostrare la recisione dei legami con il contesto di criminalità organizzata, giustificando così la misura cautelare per impedire contatti con il sistema criminale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e all'ammenda a favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che impone l'invio della copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario nel caso in cui la pronuncia non comporti la remissione in libertà

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari personali è ammissibile principalmente per doglianze di diritto (violazione di norme) o per manifesta illogicità della motivazione; le divergenze sulla valutazione probatoria e sulla ricostruzione dei fatti costituiscono, di norma, questioni di merito inammissibili in sede di legittimità
  • Quando il giudice di merito fonda la misura cautelare su elementi convergenti (dichiarazioni di collaboratori confermate da intercettazioni e sequestri), la Corte è propensa a ritenere la motivazione adeguata e a respingere censure che mirino solo a diversa lettura di tali elementi
  • Per mettere in crisi una custodia cautelare fondata su presunte connessioni con criminalità organizzata è necessario produrre elementi concreti e specifici che dimostrino la recisione dei legami (non basta una mera deduzione o contestazione astratta)
  • Ricorsi ritenuti inammissibili possono comportare condanne al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella presentazione dell'impugnazione, ammende a favore della Cassa delle ammende
  • La presentazione di censure tecniche su intercettazioni o su dichiarazioni di collaboratori necessita di focalizzare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; altrimenti la censura sarà trattata come valutazione di merito e non ammessa

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