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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14847/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere dopo la condanna in primo grado per omicidio, occultamento di cadavere e armi. Motivo 1: censura la mancata dichiarazione di inefficacia del titolo cautelare per l'integrale decorso del termine massimo della custodia a seguito della retrodatazione dell'ordinanza (art. 297, comma 3 e art. 303, comma 4 c.p.p.). Motivo 2: contesta la sussistenza della concretezza e attualita' del pericolo di fuga, ritenendo che la valutazione del Tribunale del riesame, fondata sulla sua militanza nella criminalita' organizzata, sia frutto di una erronea e insufficiente valutazione delle evidenze (anche alla luce degli atti dei procedimenti "Rango-Zingari" e "Reset").

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestata infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame: la retrodatazione ex art. 297, comma 3 c.p.p. non fa assumere rilevanza ai periodi successivi in cui l'imputato e' rimasto in libertà ai fini del computo del termine massimo di custodia; il ripristino della custodia dopo la condanna è legittimo ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. b), c.p.p. se sussiste il pericolo concreto e attuale di fuga, valutabile anche in base all'entità della pena e al ruolo del condannato in una associazione mafiosa. La Corte ha ritenuto fondata la motivazione del Tribunale che ha valorizzato la qualifica di vertice dell'imputato nell'associazione mafiosa, non smentita da allegazioni difensive prive di riscontri. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato per la funzione del Tribunale del riesame di confermare o revocare misure cautelari; la conferma dell'ordinanza è stata ritenuta legittima.

  • art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    La retrodatazione delle ordinanze cautelari in caso di contestazioni "a catena" serve ad evitare ingiustificata protrazione delle misure; la Corte interpreta che i periodi successivi di libertà non rilevino ai fini del computo del termine massimo di custodia.

  • art. 303, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma sul termine massimo di durata della custodia cautelare; enunciato che la retrodatazione non comporta l'inclusione dei periodi di libertà nel computo del termine massimo.

  • art. 307, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente il ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna, quando sussista l'esigenza cautelare (pericolo concreto e attuale di fuga).

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata come riferimento per le esigenze cautelari che giustificano la custodia; il pericolo di fuga è tra le esigenze che giustificano la misura.

  • art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Individua il pericolo di fuga come causa giustificativa della misura cautelare; la Corte conferma che l'entità della pena e la gravita' del reato sono elementi utili per valutare la probabilità di evasione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità del versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 2011

    Richiamata per confermare che i periodi di libertà successivi all'adozione della prima ordinanza non devono essere computati ai fini del limite massimo della custodia quando ricorra la retrodatazione.

Massime di principio

  • La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. non implica che i periodi successivi in cui l'indagato sia stato in libertà vengano conteggiati nel termine massimo di durata della custodia cautelare; tali periodi sono irrilevanti ai fini del computo.
  • La custodia cautelare può essere ripristinata dopo una sentenza di condanna (art. 307, comma 2, lett. b) c.p.p.) se sussiste un pericolo di fuga concreto e attuale; nella valutazione il giudice tiene conto anche dell'entità della pena e della gravita' del reato.
  • L'appartenenza accertata o il ruolo di vertice in un'associazione mafiosa sono elementi rilevanti per presumere il pericolo di fuga, purché vi siano indicazioni sulla persistenza dell'associazione o sull'interesse del sodalizio a sottrarre il condannato all'esecuzione della pena.
  • Se è passato molto tempo tra i fatti e la misura originaria il giudice deve motivare puntualmente l'attualità del pericolo di fuga; allegazioni difensive che non siano supportate da riscontri concreti difficilmente incidono sulla motivazione del giudice.
  • La mera affermazione della disarticolazione di una cosca o dell'assenza di contatti non è sufficiente a smontare la valutazione cautelare se non accompagnata da prove documentali o elementi probatori concreti.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato il soccombente può essere condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare sempre la fondatezza prima di proporre impugnazioni.

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