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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14656/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento Tarsu con cui il comune le aveva richiesto una differenza d'imposta per gli anni 2010-2013, ritenendo assoggettabile l'intera superficie occupata alla tariffa prevista per l'attività di stabilimento balneare, mentre la società sosteneva di avere correttamente distinto le aree in base alle diverse attività svolte. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, limitatamente alle sanzioni. La CTR, decidendo sugli appelli principale della contribuente e incidentale del comune, aveva confermato l'applicazione della tariffa per stabilimento balneare e aveva ritenuto legittime anche le sanzioni. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 per mancata declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, assumendo che un successivo avviso emesso in autotutela avesse sostituito e annullato quello impugnato; 2) violazione degli artt. 1, comma 162, l. n. 296/2006 e 7 l. n. 212/2000 per motivazione apparente della sentenza d'appello; 3) violazione degli artt. 62 e 68 d.lgs. n. 507/1993 per erronea applicazione della tariffa Tarsu relativa all'attività prevalente, nonostante il regolamento comunale prevedesse tariffe distinte in base al tipo di attività esercitata. Prima dell'adunanza la contribuente depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato al comune e al difensore costituito, dichiarando di avere transatto la controversia e di avere pagato tributo e spese; la rinuncia era però sottoscritta da difensore privo di mandato speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la rinuncia proveniva da difensore non munito di mandato speciale. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, considerando che le spese spettanti al comune erano già state versate. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il principio secondo cui la misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione e, comunque, non in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla cessazione della materia del contendere nel processo tributario; la Corte non accoglie la tesi perché la rinuncia al ricorso determina comunque sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    indicato come parametro del motivo relativo alla pretesa motivazione apparente.

  • art. 1, comma 162, l. 27.12.2006, n. 296

    richiamato come norma violata in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento e della sentenza impugnata.

  • art. 7 l. 27.9.2000, n. 212

    richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari.

  • artt. 62 e 68 d.lgs. n. 507/1993

    richiamati come norme disciplinanti la tariffazione Tarsu applicabile alle aree in contestazione.

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per la rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002... non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione"

    la Corte ribadisce che l'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma ha natura eccezionale e si riferisce ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente notificata ma proveniente da difensore privo di mandato speciale, può determinare comunque una sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, né quando l'inammissibilità sia sopravvenuta alla proposizione dell'impugnazione, trattandosi di misura eccezionale di stretta interpretazione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando risulti che la controparte abbia già ottenuto il pagamento delle spese processuali e la controversia sia stata definita per effetto di sopravvenienze che rendono non più attuale l'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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