Cassazione Penale, Ordinanza n. 15280/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione e la mancanza dell'elemento soggettivo, sostenendo che non vi fosse prova del dolo. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648-bis, comma 4, c.p., sostenendo che il reato presupposto non presentasse una gravità tale da escluderne l'applicazione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non specifici e meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello; nel merito ha valorizzato gli indici sintomatici della consapevolezza dell'origine illecita del bene e ha escluso l'attenuante perché il delitto presupposto risultava pluriaggravato e quindi non di contenuta gravità.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
L'attenuante prevista dal comma quarto si applica solo quando la pena edittale del reato presupposto, considerato anche l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, sia inferiore a cinque anni di reclusione; la verifica può essere svolta incidenter tantum e indipendentemente dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.
art. 69 c.p.
Richiamato solo per precisare che il giudizio di bilanciamento delle circostanze non incide sul calcolo della pena edittale del reato presupposto ai fini dell'attenuante del riciclaggio.
art. 648-bis c.p.
Il dolo del riciclaggio può essere desunto da elementi fattuali sintomatici, come le continue richieste di rassicurazioni sulla genuinità delle operazioni e l'ambiguità delle circostanze concrete che avrebbero dovuto insospettire l'agente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riproporre in modo pedissequo censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di riciclaggio, l'elemento soggettivo può essere desunto da indicatori fattuali della consapevolezza o accettazione del rischio circa la provenienza illecita del bene o dell'operazione.
- L'attenuante speciale prevista per il riciclaggio collegato a reato presupposto di minore gravità non opera quando, anche considerando le aggravanti del reato presupposto, la pena edittale supera la soglia dei cinque anni di reclusione.
- Ai fini della verifica della gravità del reato presupposto, la valutazione può essere compiuta incidenter tantum e prescinde dal bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p.
Come è indicizzato
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