Ordinanza n. 197/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 218 del 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione I, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Sicilia che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di censura dell'ordinanza appellata né gli atti amministrativi sostanziali impugnati; emerge soltanto che l'appellante chiedeva la riforma della decisione cautelare e che la controversia riguardava provvedimenti dell'Amministrazione regionale dei quali era contestata l'esecuzione.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che non sussistessero apprezzabili ragioni per discostarsi dall'assetto cautelare delineato dal TAR. La decisione è stata motivata, da un lato, dalla già fissata udienza di merito dinanzi al TAR per il 1° dicembre 2026 e, dall'altro, dalla necessità di tenere conto delle esigenze imperative connesse all'interesse generale all'esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; nel caso concreto l'appello è stato respinto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare, la conferma dell'ordinanza di primo grado è giustificata quando non emergano ragioni apprezzabili per modificare l'assetto cautelare già delineato dal primo giudice.
- La prossimità dell'udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'appello cautelare, soprattutto quando non siano evidenziate ragioni sufficienti per anticipare o modificare la tutela.
- Nella valutazione cautelare devono essere considerate le esigenze imperative connesse all'interesse generale all'esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati.
- Le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti costituite, mentre non occorre provvedere sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1291/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1292/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1293/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1306/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →