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Sentenza

Sentenza n. 7190/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, - della nota, prot. n. GSEWEB/P20200013783 del 13/01/2020, avente ad oggetto “Richiesta per l'accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 per l'unità denominata Oxon Cogenerazione e sita in STRADA PROVINCIALE KM 2,6, MEZZANA BIGLI (PV) - produzione anno 2018”, con la quale, il Gestore dei Servizi Energetici (d’ora in avanti, per brevità “GSE”) ha comunicato che, in relazione all’unità di impianto in oggetto, identificata con il codice V26, la domanda di riconoscimento è stata respinta per i motivi di seguito rappresentati: “1. l’unità in oggetto non rispetta il divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 6 del DM 5 settembre 2011. Infatti, l’impianto ha beneficiato, per gli anni dal 2002 al 2006, per l’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni e ceduta al GSE, ai sensi dell’art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n.9, dei prezzi incentivati di cui alla delibera 108/97 dell’ARERA; 2. la documentazione non permette di verificare il rispetto delle condizioni previste dall’art.5 del DM 5 Settembre 2011. In particolare, le informazioni fornite circa le specifiche esigenze di processo di valle, che hanno portato all’indisponibilità dell’utenza calore e al relativo restringimento del periodo di rendicontazione, si riferiscono alla sola utenza termica relativa alla produzione di biodiesel. La documentazione risulta carente di informazioni circa l’inattività delle altre utenze quali ad esempio il processo di produzione della Terbutilazina tecnica, il trattamento dell’acqua di processo e il riscaldamento di uffici e di reparti di stabilimento; 3. l’energia elettrica netta prodotta annualmente dall’unità in oggetto, utilizzata per la determinazione dell’indice energetico "Ien", è stata calcolata, come confermato nelle osservazioni alla comunicazione di preavviso di rigetto del 04/11/2019 prot. GSE/A20190210923, includendo erroneamente il consumo delle pompe di rilancio condense al degasatore e delle pompe di alimento dell’attemperatore.”. - nonché, se ed in quanto occorrer possa, benché mero atto interlocutorio, peraltro parzialmente revocato con l’atto finale del procedimento, della nota del 23/10/2019, prot. GSEWEB/P20190446263, con la quale il GSE ha comunicato i seguenti motivi ostativi all’accesso agli incentivi: “1. l’unità in oggetto non rispetta il divieto di cumulo di incentivi di cui all’art. 6 del DM 5 settembre 2011. Infatti, l’impianto ha beneficiato, per gli anni dal 2002 al 2016, per l’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni e ceduta al GSE, ai sensi dell’art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n.9, dei prezzi incentivati di cui alla delibera 108/97 dell’ARERA; 2. la documentazione allegata alla richiesta non permette di verificare se i metodi di misura e i criteri utilizzati per la determinazione delle grandezze che concorrono al calcolo dell’indice PES siano conformi a quanto disposto dai succitati decreti e dalle "Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)". Infatti, la documentazione relativa alla metodologia di calcolo adottata, protocollo GSE/RCG2A22/03/201300027117 del 22/03/2019, risulta non completa per quanto riguarda il numero di pagine presenti; 3. i metodi di misura e i criteri utilizzati per la determinazione dell’energia di alimentazione consumata dall’unità in oggetto non sono conformi a quanto disposto dai succitati decreti e dalle "Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)". Infatti, il valore del potere calorifico inferiore annuale utilizzato non è calcolato come media pesata sulla quantità di combustibile consumata dalla turbina a gas bensì come media pesata sulla quantità di combustibile consumata dalla turbina a gas e dal post-combustore; 4. i metodi di misura e i criteri utilizzati per la ripartizione dell’energia elettrica prodotta dall’unità in oggetto in energia esportata verso la rete e in energia consumata in loco non sono conformi a quanto disposto dai succitati decreti e dalle "Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)". Infatti, la documentazione allegata alla richiesta in oggetto non consente di escludere che una quota di energia elettrica non prodotta in cogenerazione sia stata erroneamente inclusa nel computo dell’energia elettrica autoconsumata in loco; 5. l’energia elettrica netta prodotta annualmente dall’unità in oggetto, utilizzata per la determinazione dell’indice energetico "Ien", è calcolata includendo erroneamente il consumo delle pompe di rilancio condense al degasatore e delle pompe di alimento dell’attemperatore; 6. la documentazione non permette di verificare il rispetto delle condizioni previste dall’art.5 del DM 5 Settembre 2011. In particolare, non sono presenti informazioni circa le specifiche esigenze di processo di valle che hanno portato all’indisponibilità dell’utenza calore e al relativo restringimento del periodo di rendicontazione; 7. il valore del rendimento globale dell’unità di cogenerazione in oggetto, calcolato sulla base dei valori di energia inviati, è differente da quello dichiarato.”; - di ogni atto e provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, con riserva di motivi aggiunti; per l’accertamento - del silenzio formatosi sul procedimento avviato dal GSE ai sensi dell’art. 10 del D.M. 31 gennaio 2014, stante il decorso del termine di 180 giorni dall’avvio del procedimento medesimo; - conseguentemente, dell’intervenuta archiviazione del procedimento sopra meglio indicato, essendo stata riscontrata la piena legittimità dell’attività svolta dalla ricorrente; in subordine per l’accertamento - dell’intervenuto decorso dei termini per la conclusione del predetto procedimento e del conseguente obbligo del GSE di provvedere senza ulteriore indugio con l’adozione dell’atto conclusivo; - nonché per la nomina di un commissario ad acta che decida in luogo del GSE in ipotesi di ulteriore inadempimento.

Giustizia amministrativa202002305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dei certificati bianchi per la produzione 2018 dell'unità di cogenerazione, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del GSE di accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011 per la propria unità di cogenerazione, deducendo: la violazione dei termini di conclusione del procedimento di controllo e la formazione del silenzio-assenso o, comunque, l'obbligo del GSE di provvedere; la violazione dei principi di buon andamento, leale collaborazione, correttezza e buona fede, poiché il profilo relativo alla cumulabilità degli incentivi sarebbe già stato valutato positivamente in un precedente controllo; la lesione del legittimo affidamento; l'erronea qualificazione come incentivi non cumulabili dei prezzi incentivati percepiti ai sensi dell'art. 22 della l. n. 9/1991 e della disciplina CIP 6/92; la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e dell'art. 5 d.m. 5 settembre 2011, con riferimento alla documentazione sulle esigenze di processo di valle e all'indisponibilità dell'utenza calore; l'errata determinazione dell'indice energetico IEN, per avere il GSE incluso nei consumi ausiliari le pompe di rilancio delle condense e le pompe di alimento dell'attemperatore; l'invalidità derivata dagli atti già impugnati in altro giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto non perentorio il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento di verifica del GSE: il termine ha natura acceleratoria e il suo superamento non determina l'invalidità dell'atto finale, poiché il potere di controllo è funzionale al recupero di incentivi indebitamente percepiti e alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta erogazione di risorse scarse. Il GSE conserva quindi il potere di verifica per tutta la durata del rapporto di incentivazione e il decorso del termine non produce silenzio-assenso né preclude l'esercizio del potere. Sono state respinte anche le censure fondate su correttezza, buona fede e legittimo affidamento: il precedente esame positivo non impedisce una nuova verifica, poiché il GSE dispone di un potere immanente di controllo e, prima del positivo superamento della verifica, non si forma un affidamento meritevole sulla spettanza dell'incentivo in assenza dei presupposti normativi. Il diniego è stato ritenuto legittimo quanto al divieto di cumulo: i prezzi incentivati percepiti ai sensi dell'art. 22 l. n. 9/1991 e della disciplina CIP 6/92 non rientrano tra le deroghe tassative previste dall'art. 6 d.m. 5 settembre 2011 e sono pertanto incompatibili con i certificati bianchi. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa alle esigenze di processo di valle, poiché la documentazione riguardava soltanto l'utenza termica della produzione di biodiesel e non le altre utenze indicate dal GSE; gli ulteriori elementi dedotti in giudizio costituivano un'integrazione postuma non valutata dall'amministrazione al momento dell'adozione dell'atto. Quanto all'indice IEN, il TAR ha ritenuto corretto includere tra i servizi ausiliari i consumi delle pompe di rilancio condense e delle pompe di alimentazione dell'attemperatore, in quanto funzionali al funzionamento dell'unità di cogenerazione, indipendentemente dalla finalità del contatore fiscale. In ogni caso, il diniego poggiava su motivazioni autonome riferite sia alla violazione dell'art. 6 sia a quella dell'art. 5 del d.m. 5 settembre 2011, sicché anche una sola di esse sarebbe stata sufficiente a sorreggere l'atto. È stata infine respinta l'invalidità derivata, poiché le questioni dedotte nell'altro giudizio erano già state respinte con sentenza esecutiva. Spese compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il termine di conclusione del procedimento non è stato ritenuto idoneo, nel caso concreto, a determinare silenzio-assenso o invalidità dell'atto finale di verifica del GSE.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa al preavviso di rigetto è stata respinta; il provvedimento finale ha indicato le carenze documentali concernenti le utenze termiche e gli elementi ulteriormente dedotti in giudizio non potevano integrare postumamente l'istruttoria.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, anche perché fondato su motivazioni autonome relative alla violazione degli artt. 5 e 6 del d.m. 5 settembre 2011.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Richiamato quale base normativa dei controlli e del regime di sostegno, nel contesto della verifica della spettanza degli incentivi.

  • art. 29, comma 4, d.lgs. 28/2011

    Individua il regime applicabile agli impianti cogenerativi entrati in esercizio tra il 1° aprile 1999 e il 7 marzo 2007, subordinando l'accesso all'incentivo al rispetto delle condizioni normative.

  • art. 1 d.m. 5 settembre 2011

    Delimita l'ambito applicativo del decreto alle unità di cogenerazione individuate dalla disciplina richiamata.

  • art. 5 d.m. 5 settembre 2011

    Per specifiche esigenze del processo di valle si intende l'indisponibilità dell'utenza calore su base stagionale determinata dalle condizioni climatiche o dal ciclo operativo delle lavorazioni.

    La prova delle specifiche esigenze di processo e dell'indisponibilità delle utenze deve riguardare le utenze rilevanti dell'impianto; la documentazione parziale non consente di verificare il rispetto delle condizioni di accesso.

  • art. 6 d.m. 5 settembre 2011

    Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

    Il divieto di cumulo è generale e le deroghe sono tassative; i prezzi incentivati ex art. 22 l. n. 9/1991 e CIP 6/92 non rientrano nelle deroghe e sono incompatibili con i certificati bianchi.

  • art. 10 d.m. 31 gennaio 2014

    Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di controllo ha natura acceleratoria e non perentoria; il suo superamento non impedisce al GSE di adottare l'atto finale.

  • art. 11, comma 2, d.m. 5 settembre 2011

    Costituisce il fondamento del potere del GSE di svolgere verifiche e sopralluoghi sull'unità di cogenerazione.

  • art. 22 l. 9/1991

    I prezzi incentivati percepiti per l'energia elettrica eccedentaria sono stati qualificati come regime di sostegno rilevante ai fini del divieto di cumulo.

  • art. 152, comma 2, c.p.c.

    I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

    Principio generale utilizzato per escludere la natura perentoria del termine di conclusione della verifica del GSE.

Massime di principio

  • Il termine previsto per la conclusione del procedimento di verifica del GSE ha natura acceleratoria e non perentoria, salvo un'espressa previsione legislativa di perentorietà; il suo superamento non determina l'invalidità dell'atto finale né preclude l'esercizio del potere di controllo.
  • Il GSE conserva, per tutta la durata del rapporto di incentivazione, un potere immanente di verifica della spettanza dei benefici pubblici; il precedente riconoscimento o controllo positivo non impedisce nuove verifiche fondate su materiale istruttorio successivamente acquisito.
  • Prima del positivo superamento della verifica sulla sussistenza dei requisiti, il beneficiario non può invocare un legittimo affidamento meritevole di tutela per conservare incentivi percepiti in assenza dei presupposti normativi.
  • Il divieto di cumulo previsto dall'art. 6 d.m. 5 settembre 2011 opera in via generale e le relative deroghe sono tassative; i prezzi incentivati previsti dall'art. 22 l. n. 9/1991 e dalla disciplina CIP 6/92 non sono cumulabili con i certificati bianchi quando non ricompresi tra le deroghe.
  • Ai fini del calcolo dell'indice energetico IEN, rientrano nei servizi ausiliari tutti i consumi elettrici accessori e necessari al funzionamento dell'unità di cogenerazione, anche se le relative apparecchiature svolgono funzioni ulteriori o sono collegate a utenze non esclusivamente dedicate all'impianto.
  • Un provvedimento amministrativo sorretto da motivazioni autonome resta legittimo se anche una sola delle ragioni poste a fondamento è idonea a giustificarlo; nel caso concreto, il diniego era autonomamente sostenuto sia dalla violazione del divieto di cumulo sia dall'insufficiente dimostrazione delle condizioni relative al processo di valle.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiReti e impianti energeticiTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

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