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Sentenza

Sentenza n. 1031/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1260/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato il Ministero all’accredito di € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1260/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata all’Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, alle medesime condizioni del personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente € 2.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza da eseguire contiene una condanna pecuniaria, è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini di legge relativi alla sua notificazione all’Amministrazione debitrice. L’Amministrazione non ha provato di avere adempiuto né ha allegato circostanze estintive o modificative dell’obbligazione. Il Ministero è stato quindi condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo di € 2.000,00 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria secondo l’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per liquidare e corrispondere le somme. Il commissario dovrà depositare la relazione sugli adempimenti tramite PAT. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 550,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha esercitato i poteri necessari per imporre l’esecuzione della sentenza passata in giudicato, fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato applicato per determinare gli interessi legali o la rivalutazione monetaria dovuti sulla somma riconosciuta dalla sentenza da eseguire, dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente con separato decreto secondo tale normativa.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese legali, facendo riferimento ai minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari e alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma o all’adozione di un’attività esecutiva determinata, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine preciso, disponendo contestualmente le misure necessarie per assicurare l’esecuzione.
  • L’amministrazione convenuta in ottemperanza che non dimostri l’avvenuto adempimento e non deduca fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato sulla base della sola costituzione in giudizio.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
  • L’esecuzione di una condanna pecuniaria può comprendere, oltre alla corresponsione del capitale riconosciuto nel titolo giudiziale, gli interessi o la rivalutazione monetaria espressamente previsti dal giudicato secondo i criteri normativi applicabili.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in ragione della natura esecutiva del giudizio e della sua non particolare complessità, mediante riferimento analogico ai parametri tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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