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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16908/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il fallimento di una società immobiliare aveva impugnato tre avvisi di accertamento IVA emessi nel 2014 per le annualità 2007, 2008 e 2009, relativi a recupero d'imposta, interessi e sanzioni. In primo grado la CTP di Bologna aveva annullato gli avvisi per il 2007 e 2008 e respinto il ricorso per il 2009; in appello la CTR Emilia-Romagna aveva respinto sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale del fallimento. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 57 d.P.R. 633/1972 e norme collegate, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il raddoppio dei termini di accertamento per gli anni 2007 e 2008 sul presupposto che la denuncia penale fosse stata presentata dopo la scadenza del termine ordinario. Il fallimento ha resistito e proposto ricorso incidentale, poi rinunciato nel corso del giudizio di legittimità; nelle more era intervenuta anche l'autorizzazione del giudice delegato all'ammissione definitiva al passivo dell'intera pretesa tributaria e delle spese del giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato. Ha invece dichiarato inammissibile sopravvenuto il ricorso incidentale del fallimento per difetto di interesse, a seguito della rinuncia. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Nel regime ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento IVA opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, senza che rilevi la presentazione effettiva della denuncia entro il termine ordinario.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in parallelo all'art. 57 d.P.R. 633/1972 quale norma sui termini di decadenza dell'accertamento, oggetto del medesimo principio sul raddoppio in presenza di seri indizi di reato.

  • art. 331 c.p.p.

    La Corte richiama l'obbligo di denuncia come presupposto del raddoppio dei termini, precisando che conta l'obbligo e non l'effettiva presentazione della denuncia.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    È il catalogo dei reati tributari per i quali, se sussistono i presupposti, sorge l'obbligo di denuncia rilevante ai fini del raddoppio dei termini.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.

  • art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    La disciplina sopravvenuta sui termini di accertamento non incide sugli avvisi già notificati prima della sua entrata in vigore, essendo fatti salvi i relativi effetti.

  • art. 1, commi 130-132, l. n. 208/2015

    Richiamata insieme al d.lgs. 128/2015; la Corte afferma che le modifiche successive non incidono sugli avvisi già notificati nei periodi indicati dalla norma transitoria.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro ermeneutico, ma la Corte risolve la questione sulla base della disciplina transitoria e della giurisprudenza sul raddoppio dei termini.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale per difetto di interesse.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento fiscale, nel regime previgente, presuppone l'esistenza di seri indizi di reato e dell'obbligo di denuncia penale, non la prova dell'effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario.
  • Quando il contribuente contesta un avviso notificato oltre il termine ordinario, deve dedurre la mancanza dei presupposti dell'obbligo di denuncia; non può invece chiedere al giudice tributario di accertare l'effettiva sussistenza del reato.
  • Il raddoppio dei termini non è escluso dalla prescrizione del reato, dall'archiviazione o dall'esito del procedimento penale, per effetto del principio del doppio binario tra processo penale e giudizio tributario.
  • Le modifiche legislative sopravvenute sui termini di accertamento non incidono sugli avvisi già notificati prima della loro entrata in vigore, quando la disciplina transitoria salvi espressamente gli effetti degli atti già emessi.
  • La rinuncia al ricorso incidentale, quando venga meno l'interesse alla decisione, comporta l'inammissibilità sopravvenuta e impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'inammissibilità ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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