Regolamento (UE) 2021/348
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 della Commissione del 25 febbraio 2021 che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il carbendazim come principio attivo esistente per i biocidi di tipo 7 e 10, fissando una durata di approvazione limitata al 31 gennaio 2025 e condizioni tecniche e regolatorie precise. La Commissione, sulla base dei pareri dell’ECHA, considera il carbendazim candidato alla sostituzione e impone una particolare cautela nella valutazione dei prodotti, anche rispetto ai criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Vengono inoltre introdotti divieti specifici per vernici e intonaci destinati all’uso all’aperto, obblighi di etichettatura per prodotti e articoli trattati e la previsione che il regolamento non incide sulla normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Approvazione del carbendazim come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10, con condizioni specifiche di autorizzazione, etichettatura e limiti per l’uso all’aperto.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi contenenti carbendazim dei tipi di prodotto 7 (preservanti per pellicole) e 10 (preservanti per lavori in muratura), nonché agli articoli trattati contenenti o trattati con tale sostanza, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Riguarda l’approvazione del principio attivo a livello UE e, in fase di autorizzazione nazionale dei prodotti, le valutazioni comparative e le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento. La disciplina è applicabile in tutti gli Stati membri e nel SEE; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile.
Approvazione del carbendazim come principio attivo biocida
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 della Commissione approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e tiene conto dei pareri scientifici dell’ECHA e della precedente valutazione svolta nell’ambito del regime della direttiva 98/8/CE.
Contesto e motivazioni dell’approvazione
La Commissione richiama il fatto che il carbendazim era incluso nell’elenco dei principi attivi da valutare ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La sostanza è stata esaminata per i biocidi di tipo 7, "preservanti per pellicole", e di tipo 10, "preservanti per lavori in muratura". Sulla base dei pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA adottati il 10 dicembre 2019, la Commissione ritiene che i prodotti contenenti carbendazim possano essere conformi ai requisiti della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso.
Ambito di applicazione e durata dell’approvazione
L’approvazione riguarda esclusivamente i tipi di prodotto 7 e 10. Nell’allegato sono indicati i dati identificativi della sostanza: denominazione IUPAC methyl-benzimidazol-2-ylcarbamate, numero CE 234-232-0, numero CAS 10605-21-7 e purezza minima del 99,0 % p/p. La data di approvazione è fissata al 1o febbraio 2022 e la scadenza al 31 gennaio 2025, quindi con una durata limitata di tre anni, coerente con la scelta della Commissione di prevedere un periodo ridotto in ragione delle proprietà della sostanza e del contesto regolatorio applicabile.
Candidato alla sostituzione e valutazione comparativa
Il carbendazim è qualificato come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Di conseguenza, le autorità competenti degli Stati membri devono effettuare una valutazione comparativa nell’ambito dell’autorizzazione o del rinnovo dell’autorizzazione dei biocidi contenenti tale sostanza. L’allegato precisa inoltre che, nella valutazione del prodotto, occorre prestare particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi specifici non considerati nella valutazione dell’attivo a livello UE, e verificare se siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento biocidi.
Condizioni di autorizzazione dei biocidi
I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La disciplina introduce quindi un filtro territoriale alla possibilità di autorizzazione, collegato alla particolare natura e al profilo di rischio della sostanza approvata.
Divieti specifici per uso all’aperto
Il regolamento contiene un divieto espresso di autorizzazione per l’uso in vernici e in intonaci destinati ad essere utilizzati all’aperto. Nei considerando la Commissione motiva tale scelta con i rischi inaccettabili individuati dall’ECHA per acque di superficie e sedimenti, nonché con l’impossibilità di individuare misure adeguate di mitigazione del rischio per evitare il rilascio della sostanza durante la vita utile degli articoli trattati. In coerenza con ciò, le vernici e gli intonaci contenenti o trattati con carbendazim non possono essere immessi sul mercato per uso all’aperto.
Etichettatura di prodotti e articoli trattati
Per le vernici contenenti o trattate con carbendazim è imposto l’obbligo di indicare in ეტichetta che il prodotto non deve essere utilizzato all’aperto. Per gli articoli trattati contenenti o trattati con carbendazim, il responsabile dell’immissione sul mercato deve assicurare che l’etichetta rechi le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il regolamento richiama anche la classificazione CLP della sostanza come mutagena di categoria 1B, tossica per la riproduzione di categoria 1B e sensibilizzante cutanea di categoria 1, elementi che sostengono l’esigenza di un’informazione adeguata lungo la catena di commercializzazione.
Rapporti con altre normative UE
Nei considerando la Commissione precisa che il regolamento non incide sull’applicazione della normativa dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare delle direttive 89/391/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE. Viene inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per la qualificazione della sostanza come persistente e tossica, a conferma del rilievo trasversale del profilo chimico e tossicologico del carbendazim.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
Il carbendazim è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10, alle condizioni e specifiche riportate nell’allegato del regolamento.
Durata dell’approvazione e dati identificativi
Per il carbendazim è prevista una data di approvazione al 1o febbraio 2022 e una scadenza al 31 gennaio 2025. Nell’allegato sono indicati la denominazione IUPAC (methyl-benzimidazol-2-ylcarbamate), il numero CE 234-232-0, il numero CAS 10605-21-7 e un grado minimo di purezza del 99,0 % p/p.
Candidato alla sostituzione
Il carbendazim è considerato candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorità competenti devono effettuare una valutazione comparativa in sede di autorizzazione o rinnovo dell’autorizzazione dei biocidi che lo contengono.
Valutazione dei prodotti e condizioni di autorizzazione
Nella valutazione dei prodotti deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo. La valutazione comprende anche la verifica delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. I prodotti possono essere autorizzati solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni di cui a tale articolo.
Divieti e limiti per vernici e intonaci all’aperto
I biocidi contenenti carbendazim non possono essere autorizzati per l’uso in vernici destinate ad essere utilizzate all’aperto né in intonaci destinati ad essere utilizzati all’aperto. Inoltre, le vernici e gli intonaci contenenti o trattati con carbendazim non possono essere immessi sul mercato per uso all’aperto.
Obblighi di etichettatura per vernici, intonaci e articoli trattati
L’etichetta delle vernici contenenti o trattate con carbendazim deve indicare che il prodotto non deve essere utilizzato all’aperto. Per gli articoli trattati contenenti o trattati con carbendazim, il responsabile dell’immissione sul mercato deve garantire l’etichettatura con le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Qualificazione tossicologica e coerenza con il diritto UE in materia di lavoro
Nei considerando si afferma che il carbendazim soddisfa i criteri per la classificazione come sostanza mutagena di categoria 1B, tossica per la riproduzione di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1, e anche come sostanza persistente e tossica ai sensi della normativa REACH. Il regolamento precisa che non pregiudica l’applicazione della normativa UE su salute e sicurezza sul lavoro, incluse le direttive 89/391/CEE, 98/24/CE e 2004/37/CE.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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