Sentenza del 06/02/2020 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario - Procedimento di primo grado - In genere - Atti impugnabili - intimazione di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento - Impugnabilità - Possibilità - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento per omesso versamento della tassa automobilistica 2012. Lamentava che l'eccezione di prescrizione del potere accertativo sarebbe dovuta essere rilevabile anche in sede di opposizione all'ingiunzione e che l'avviso di accertamento non le era pervenuto prima della scadenza del termine prescrizionale, essendo stato ricevuto il 8 gennaio 2016 mentre la Regione aveva postalizzato l'atto il 31 dicembre 2015. La Regione contestava l'appello sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
Appello rigettato; la Commissione ha confermato la decisione di primo grado. È stato ritenuto che l'intimazione di pagamento, se fatta in seguito a un avviso di accertamento ormai definitivo, non costituisce un nuovo atto impositivo e pertanto è sindacabile solo per vizi propri, escludendo la possibilità di rimettere in discussione l'avviso di accertamento. Inoltre la Commissione ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione: secondo consolidata giurisprudenza la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza dell'ente impositore è tempestiva anche se la consegna al destinatario avviene successivamente. Per tali ragioni la prescrizione non sussiste. Spese processuali compensate per le ragioni indicate.
Norme richiamate
Cass. Civ., Sez. V, n. 17937/2004
Cass. Civ., Sez. V, n. 17937/2004
L'intimazione di pagamento che segue un avviso di accertamento divenuto definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo; quindi l'ingiunzione è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'avviso di accertamento.
Cassazione Sez. VI, Ordinanza n. 6435/2019
Ordinanza n. 6435 del 2019
Gli effetti della notificazione a mezzo servizio postale, con riferimento anche agli atti d'imposizione tributaria, si producono per il notificante al momento della consegna del plico all'ufficio postale o al personale addetto; di conseguenza la spedizione effettuata prima della scadenza del termine di decadenza è tempestiva anche se la ricezione da parte del destinatario avviene successivamente.
Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018
Sentenza n. 77 del 19 aprile 2018
Riconosce la possibilità di compensazione delle spese processuali in presenza di gravi ed eccezionali ragioni legate alla peculiarità delle questioni e a dubbi interpretativi sulle norme, giustificando la compensazione dei costi nel caso concreto.
Massime di principio
- L'ingiunzione di pagamento che segue un avviso di accertamento divenuto definitivo non apre la via per rimettere in discussione gli elementi sostanziali dell'avviso: le censure riguardanti l'accertamento devono essere proposte tempestivamente avverso l'avviso.
- L'eccezione di prescrizione del potere accertativo va solitamente proposta contro l'avviso di accertamento; sollevare la prescrizione solo nell'opposizione all'ingiunzione può essere inammissibile se l'avviso non è stato impugnato nei termini.
- Per l'amministrazione pubblica la spedizione dell'atto mediante servizio postale prima della scadenza del termine di decadenza è considerata idonea a interrompere o sospendere i termini, anche se la ricezione materiale da parte del destinatario avviene successivamente.
- In sede di opposizione a ingiunzione sono sindacabili solo i vizi propri dell'atto di intimazione (formali o relativi alla correttezza materiale dell'ingiunzione), non i vizi dell'accertamento sostanziale sottostante.
- Quando le questioni giuridiche siano complesse o vi siano recenti mutamenti giurisprudenziali tali da creare dubbi interpretativi rilevanti, il giudice può compensare le spese processuali.
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