Cassazione Penale, Sentenza n. 32405/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di revoca/variazione della misura degli arresti domiciliari applicata dal GIP per reati relativi a un'associazione per delinquere finalizzata a furti e ricettazione di autovetture (capo 1) e per un furto aggravato di un'autovettura (capo 27). Le censure difensive si concentravano su: a) nullità del provvedimento genetico per presunta mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice (tecnica dell"incorporazione" degli atti); b) pretesa retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per effetto di una "contestazione a catena" (art. 297, comma 3 c.p.p.); c) mancata gravitaà indiziaria circa la partecipazione del PISTOIA al sodalizio; d) insufficienza e sproporzione della misura cautelare rispetto al quadro cautelare prospettato (in particolare per il tempo trascorso dai fatti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche e infondate le doglianze: sul profilo della nullità dell'ordinanza genetica la Corte ha ricordato che la tecnica dell"incorporazione" è compatibile con l'obbligo di "autonoma valutazione" purché dal provvedimento emerga un effettivo vaglio critico (anche tramite conclusioni divergenti o motivazioni che evidenzino una riesamina critica) e il ricorrente non ha indicato i passaggi specifici la cui omissione avrebbe potuto determinare un esito diverso; sulla questione della retrodatazione la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la retrodatazione opera solo se, al momento del secondo provvedimento, i termini del primo sono già scaduti e tutti gli elementi giustificativi della successiva ordinanza risultano desumibili dalla prima: onere della difesa dimostrare tali condizioni, non assolto nel caso in esame (inoltre l'associazione era stata contestata come perdurante anche dopo la prima ordinanza); quanto alla gravitaà indiziaria e all'interpretazione delle intercettazioni la Corte ha ribadito che sono questioni di fatto rimesse al giudice del merito e sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza; infine la valutazione sul pericolo di reiterazione è stata ritenuta coerente (serialità dei furti, livello organizzativo, capacità tecnica, precedenti e condotte interrotte solo per l'arresto), e la misura degli arresti domiciliari giudicata proporzionata e adeguata. Condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento e il potere del Tribunale in sede di riesame; la Corte ha chiarito che l'obbligo di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari è compatibile con la tecnica dell"incorporazione" degli atti quando dal provvedimento emerga un effettivo vaglio critico e la rilevanza degli elementi per ciascuna posizione
art. 297, comma 3 cod. proc. pen.
Riguarda la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di "contestazioni a catena"; la Corte ha ribadito che la retrodatazione è applicabile solo se, al momento del secondo provvedimento, i termini derivanti dal primo sono già scaduti e se tutti gli elementi giustificativi della seconda ordinanza risultano desumibili dalla prima: è onere della parte che la invoca fornire la prova di tali condizioni
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Definisce il pericolo di reiterazione: dopo le modifiche normative bisogna valutare non solo la concretezza ma anche l'attualità del rischio di nuovi delitti; la Corte conferma che la prognosi di pericolo va fondata su personalità, modalità del fatto e contesto e non richiede la previsione di una "specifica occasione"
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al sindacato sulle risultanze probatorie: la Corte ricorda che la censura che propone una diversa valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito e non può essere trasformata in vizio di diritto in cassazione salvo i casi tassativi di illogicità o violazione di legge
art. 292, comma 2 cod. proc. pen.
Riferita dalle difese in tema di nullità; la Corte segnala che la mera eccezione generica di nullità senza indicazione degli aspetti motivazionali determinanti non è sufficiente per far accogliere il ricorso
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e delle somme dovute alla Cassa delle ammende; la Corte applica tale norma condannando il ricorrente
Massime di principio
- La tecnica dell"incorporazione" degli atti è compatibile con l'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice cautelare: è valido il richiamo ad altri atti purché dal provvedimento risulti un effettivo vaglio critico e la rilevanza degli elementi per ciascuna posizione
- La retrodatazione dei termini di custodia ("contestazione a catena") è eccezione rigorosa: la parte che la invoca deve dimostrare che, alla data del secondo provvedimento, i termini del primo erano già scaduti e che tutti gli elementi giustificativi della seconda ordinanza risultavano desumibili dalla prima; se il reato associativo è perdurante la retrodatazione spesso non trova applicazione
- Le intercettazioni e l"interpretazione di linguaggio criptico sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
- Per la scelta e la proporzionalità della misura cautelare è necessario dimostrare il pericolo attuale e concreto di reiterazione: elementi come serialità dei reati, grado di organizzazione, capacità tecnica, precedenti e comportamenti durante misure precedenti pesano significativamente nella prognosi
- Le censure di nullità o omissione motivazionale devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare i punti motivazionali mancanti la cui assenza avrebbe potuto determinare un esito diverso; argomentazioni generiche sono dichiarate inammissibili
- Il trascorrere del tempo dai fatti non elimina automaticamente la possibilità di misure cautelari, ma impone un esame prognostico più approfondito sulla attualità del pericolo di recidiva
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