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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23812/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un ente ritenuto responsabile, in via amministrativa ex d.lgs. 231/2001, per un illecito collegato a una truffa aggravata ai danni dello Stato e ad altri illeciti societari, con applicazione anche della confisca per equivalente su somme e un immobile. Dopo la definitività della sentenza rescissoria di appello, la società ha proposto incidente di esecuzione e poi opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. chiedendo la revoca o l'annullamento della confisca. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) prescrizione quinquennale della confisca ex art. 22 d.lgs. 231/2001, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla sentenza di primo grado e che comunque la confisca non potesse considerarsi implicitamente confermata dalla sentenza di appello; 2) violazione delle regole esecutive sulla confisca per equivalente, assumendo che mancasse un provvedimento dell'autorità giudiziaria che avesse disposto o impulso all'esecuzione e che l'esecuzione fosse stata condotta in modo non conforme; 3) omessa motivazione sulla domanda subordinata di riduzione della confisca, perché il valore dei beni aggrediti sarebbe stato superiore all'importo da confiscare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della decorrenza del termine prescrizionale della confisca era già stata decisa in precedente giudizio di legittimità sulla medesima vicenda: la confisca disposta dal Tribunale era stata implicitamente confermata dalla sentenza rescissoria di appello, divenuta definitiva il 22 giugno 2021, e solo da tale data decorre il termine quinquennale ex art. 22 d.lgs. 231/2001. Ha ritenuto il secondo motivo aspecifico e di oscura significazione, osservando che nel caso concreto l'individuazione e l'apprensione dei beni erano state eseguite dalla Guardia di Finanza su delega del P.G. e sotto il controllo del P.M., sicché non emergeva alcun vizio procedimentale. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile perché la richiesta di riduzione parziale della confisca non risultava specificamente coltivata nell'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., e in cassazione non possono essere dedotte questioni nuove rispetto a quelle devolute al giudice dell'incidente di esecuzione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    disciplina l'opposizione avverso l'ordinanza resa in sede esecutiva; il ricorso non può introdurre questioni diverse da quelle già devolute con l'opposizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    regola i motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge, inosservanza processuale e vizi di motivazione.

  • artt. 591 e 648 c.p.p.

    richiamati dalla difesa in relazione alla dedotta erroneità del trattamento del titolo esecutivo e della definitività delle statuizioni.

  • artt. 655 e 670 c.p.p.

    richiamati dalla difesa con riferimento all'esecuzione e alla revoca/ottica esecutiva del provvedimento ablatorio.

  • art. 666 c.p.p.

    norma del procedimento di esecuzione cui si collega l'opposizione e il perimetro delle questioni deducibili.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    richiamato dalla difesa quale parametro di nullità processuale per asserite violazioni del contraddittorio o del procedimento.

  • art. 86, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato in relazione alle modalità di esecuzione della confisca secondo le regole proprie delle pene pecuniarie.

  • art. 660 c.p.p.

    richiamato come disciplina delle modalità di esecuzione delle pene pecuniarie, invocata per analogia alla confisca eseguibile ex art. 86 disp. att.

  • art. 73 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12

    richiamato nel motivo difensivo come norma sull'assetto degli uffici e sulle attribuzioni dell'autorità procedente.

  • art. 28 Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (D.P.R. 334/1989)

    richiamato dalla difesa in relazione alle modalità di esecuzione e agli atti dell'autorità procedente.

  • art. 9 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

    richiamato dalla difesa nel quadro dei criteri di responsabilità dell'ente e delle sanzioni interdittive/pecuniarie.

  • art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

    richiamato in relazione alla confisca applicabile all'ente.

  • art. 22 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

    la Corte afferma che il termine quinquennale di prescrizione della confisca decorre dalla definitività della sentenza rescissoria che ha implicitamente confermato la misura.

  • art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

    norma di catalogo del reato-presupposto riferito alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

  • art. 25-ter d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

    norma di catalogo richiamata per gli illeciti amministrativi dell'ente collegati ai reati societari.

  • art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

    richiamato nei motivi di ricorso quale norma di raccordo sulla disciplina processuale applicabile agli illeciti degli enti.

  • art. 74 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

    richiamato dalla difesa nel contesto dell'esecuzione e dell'opposizione alle statuizioni concernenti l'ente.

  • art. 640-bis c.p.

    reato-presupposto richiamato nella ricostruzione del processo originario come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

  • art. 2621 c.c.

    reato-presupposto contestato all'origine e poi oggetto di dichiarazione di prescrizione nella fase di merito.

  • art. 483 c.p.

    capo da cui l'imputato persona fisica è stato assolto nel giudizio di merito richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • In materia di confisca disposta nei confronti di un ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, quando la sentenza rescissoria di appello conferma la responsabilità dell'ente e la misura ablatoria già disposta in primo grado, la confisca deve ritenersi implicitamente confermata e il termine quinquennale di prescrizione dell'esecuzione decorre dalla definitività della sentenza rescissoria, non dalla pronuncia di primo grado.
  • Nel giudizio di esecuzione e nell'opposizione avverso l'ordinanza esecutiva, il ricorso per cassazione non può introdurre questioni nuove o diverse rispetto a quelle già sottoposte al giudice dell'esecuzione: la censura è inammissibile se la richiesta specifica non risulta coltivata nell'atto introduttivo del rimedio esecutivo.
  • Lamentare un vizio procedimentale nell'esecuzione della confisca per equivalente richiede di indicare in modo chiaro e specifico quale fase dell'ablazione sia avvenuta fuori dal controllo dell'autorità procedente; in mancanza, la doglianza è aspecifica e non può essere accolta.
  • La presenza di attività di individuazione e apprensione dei beni svolte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero e sotto il suo controllo è compatibile con l'esecuzione della confisca per equivalente e non integra, di per sé, un vizio di legittimità del procedimento esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneFalse comunicazioni socialiTruffaImpugnazioni
RamiReati contro la PAReati societariReati tributariProcesso penale
SottomaterieCorruzione impropria
IstitutiConfiscaPrescrizione del reatoNullità processuale

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