Cassazione Penale, Sentenza n. 39158/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ali Shahbaz era stato condannato per essere rimasto illegalmente nel territorio dello Stato oltre il termine dell'ordine di allontanamento (art. 14, comma 5‑quater, d.lgs. 286/1998). La Cassazione nel 2022 aveva annullato la prima sentenza limitatamente alla mancata valutazione della causa di improcedibilità per particolare tenuità (art. 34, d.lgs. 274/2000) e al trattamento sanzionatorio. In sede di rinvio il Giudice di pace, con sentenza del 16/04/2024, confermò la condanna e respinse la richiesta di applicazione della causa di improcedibilità, motivando sul presunto carattere "ripetuto" della condotta e sul grado di colpevolezza; inoltre sul punto delle attenuanti generiche sorse contestazione di omissione. In Cassazione il ricorrente dedusse carenze e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 34 (sostenendo che la sentenza aveva confuso mera permanenza prolungata con reiterazione di condotte e non aveva spiegato il "grado di colpevolezza") e lamentò omissione di valutazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione del Giudice di pace è carente nel ritenere che la condotta fosse "ripetuta" senza indicare attività distinte e nel richiamare genericamente il "grado di colpevolezza" senza ancorarlo a fatti. Pertanto la Corte ha annullato limitatamente alla valutazione della causa di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000 e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Ascoli Piceno in diversa persona fisica. Il secondo motivo (mancata concessione delle attenuanti generiche) è stato giudicato infondato, perché dal dispositivo risultava che le attenuanti erano state già concesse. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 14, comma 5‑quater, d.lgs. n. 286/1998
norma sostanziale che sanziona l'ingresso e il soggiorno illegale; applicata per la condanna per permanenza oltre il termine dell'ordine di allontanamento
art. 34, d.lgs. n. 274/2000
prevede la causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto: va effettuato un giudizio sintetico sul fatto concreto considerando esiguità del danno/pericolo, occasionalità, grado di colpevolezza e pregiudizi personali; la reiterazione richiede atti distinti e non il mero protrarsi nel tempo
art. 62‑bis c.p.
riguarda l'apprezzamento delle circostanze attenuanti generiche; qui il dispositivo aveva già riconosciuto le attenuanti generiche
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
indica i motivi di impugnazione in cassazione (es. inosservanza di norme, vizi di motivazione) utilizzati nel ricorso
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
richiama i requisiti della motivazione in appello/cassazione; invocato per censurare la motivazione carente e contraddittoria
Massime di principio
- La causa di improcedibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. 274/2000) richiede un giudizio sintetico concreto: il giudice deve motivare in modo specifico su esiguità del danno/pericolo, occasionalità e grado di colpevolezza, valutando l'effettiva fattispecie realizzata e le ricadute personali.
- Il mero protrarsi nel tempo della presenza di uno straniero sul territorio non equivale automaticamente a "reiterazione" della condotta: la reiterazione implica azioni distinte e successive, che il giudice deve indicare e motivare.
- Richiami generici al "grado di colpevolezza" o ad altre nozioni valutative non sostituiscono una motivazione ancorata a fatti concreti; in assenza di ciò la decisione può essere annullata per vizio motivazionale.
- Se la Corte di cassazione ha annullato in precedenza per mancata valutazione di specifici punti (es. improcedibilità/ trattamento sanzionatorio), il giudice di rinvio è tenuto a riesaminare espressamente quegli aspetti; omissioni o valutazioni vaghe su tali punti sono suscettibili di nuova impugnazione.
- Se il dispositivo di sentenza contiene l'espresso riconoscimento delle attenuanti generiche, una censura che lamenta la mancata concessione delle stesse è priva di fondamento.
- In caso di annullamento parziale la Corte può disporre il rinvio per nuovo esame a diverso giudice; ciò è strumento utile quando la motivazione risulti insufficiente su specifiche questioni.
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