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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00934/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 21 novembre 2023. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando: 1) la riqualificazione del fatto come rapina impropria anziché furto; 2) l'affermazione di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. In particolare, per il delitto di lesioni ha invocato la causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproducevano questioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta logica e giuridicamente corretta, richiamando il ristretto arco temporale tra furto e fuga finalizzata a conservare il possesso del bene, la resistenza sfociata in aggressione fisica ai pubblici ufficiali, i certificati medici sulle lesioni e le ragioni del diniego dell'esimente.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La causa di non punibilità per le lesioni è stata ritenuta non applicabile, sulla base della valutazione di merito già compiuta dai giudici territoriali e richiamata dalla Corte di cassazione.

  • rapina impropria

    La qualificazione giuridica come rapina impropria è stata ritenuta corretta in ragione del breve intervallo tra il furto e la fuga, finalizzata ad assicurarsi il possesso del bene.

  • resistenza a pubblico ufficiale

    La condotta è stata descritta come resistenza ai pubblici ufficiali sfociata in aggressione fisica.

  • lesioni personali

    Le lesioni sono state ritenute provate anche alla luce dei certificati medici richiamati dalla Corte territoriale.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità che si limitano a riproporre questioni di fatto già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito sono inammissibili quando non evidenziano reali errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
  • Ai fini della distinzione tra furto e rapina impropria è decisivo che la violenza o minaccia sia posta in essere in un contesto immediatamente successivo alla sottrazione e funzionale a mantenere il possesso della cosa sottratta o ad assicurarsene il conseguimento.
  • La resistenza ai pubblici ufficiali può integrare un autonomo reato quando la condotta si traduce in un'aggressione fisica diretta contro gli operanti.
  • La causa di non punibilità invocata per le lesioni non può essere riconosciuta in presenza di una motivazione di merito che escluda i presupposti applicativi sulla base degli elementi probatori acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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