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Sentenza

Sentenza n. 613/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2118/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 19.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 71/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni.

Giustizia amministrativa202506182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto il diritto a un buono elettronico di € 500,00 per la carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che aveva accertato il suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, al beneficio economico annuale di € 500,00 previsto per la carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 aprile 2024 e l’amministrazione non aveva provato di avervi dato esecuzione. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza documentare l’adempimento. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inadempimento del Ministero rispetto al giudicato del giudice ordinario e dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha ordinato il deposito della prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell’amministrazione. Al commissario è stato imposto, se necessario, di reperire e allocare le risorse di bilancio e di completare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, precisando che l’insufficienza dei fondi o della cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, anche se successivo all’insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. La quantificazione della penale maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di ottenere davanti al giudice amministrativo l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non si conformi alla decisione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la proposizione dell’azione di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto rispettato il termine.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, in sede di ottemperanza, la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora è utilizzata in funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine è decorso infruttuosamente.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato, nella formulazione modificata, per la notificazione del provvedimento giurisdizionale quale titolo esecutivo mediante copia attestata conforme.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura amministrativa presso la quale opera il commissario ad acta nominato dal TAR.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando una pubblica amministrazione non vi si conformi, limitatamente all’obbligo amministrativo derivante dal caso deciso.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e in mancanza di prova dell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla decisione entro un termine assegnato, potendo nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza da un termine successivo assegnato per l’adempimento, fino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione, anche dopo l’insediamento del commissario ad acta.
  • Per evitare che l’astreinte perda la funzione compulsoria e si trasformi in una locupletazione sproporzionata del privato, la penalità deve prevedere un limite massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l’amministrazione del potere di provvedere: fino all’adempimento permane un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, sicché l’adempimento spontaneo dell’amministrazione costituisce il termine finale per il calcolo dell’astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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