Sentenza n. 3325/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento -del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076 del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto la ripartizione del versamento dell’importo di cui all’art. 1, comma 649, lettera b), della legge 23 febbraio 2014, n. 190; -delle note del concessionario ricevute in data 20 gennaio 2015 e 13 febbraio 2015 aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015, recante la ricognizione degli apparecchi Awp e Vlt e la ripartizione tra i concessionari del prelievo straordinario di 500 milioni di euro per il 2015, nonché note dei concessionari di quantificazione e addebito della quota di prelievo alla società ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente, operatore nel mercato dell’installazione e del noleggio di apparecchi Awp, ha impugnato il decreto direttoriale adottato in attuazione dell’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 e le note con cui i concessionari le hanno addebitato, pro quota, il prelievo straordinario. Quanto al decreto, ha dedotto che l’Agenzia avrebbe ecceduto i compiti attribuitile dalla legge, individuando autonomamente i presupposti applicativi del prelievo e assoggettando gli apparecchi Awp sulla base del rilascio del nulla osta, anche se non effettivamente operativi; illogicità per il mancato rilievo degli apparecchi dismessi o malfunzionanti; irragionevolezza per l’equiparazione numerica tra Awp e Vlt nonostante la diversa redditività; violazione della legge per la mancata disciplina della ripartizione interna alla filiera. Quanto alle note dei concessionari, ha contestato la modifica unilaterale dei rapporti contrattuali e l’applicazione di un parametro uniforme per apparecchio, tale da porre sui gestori la quasi totalità del prelievo, senza rinegoziazione. Ha inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014, deducendo violazione degli artt. 23, 3, 53, 41 e 42 Cost., per insufficiente determinatezza della disciplina, lesione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva, natura sostanzialmente espropriativa del prelievo e ostacolo alla libertà di iniziativa economica. Nel corso del giudizio ha chiesto una nuova sospensione del processo e la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per valutare l’impatto del prelievo sui bilanci societari.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di ulteriore sospensione, ritenendo ormai pubblicate le sentenze del Consiglio di Stato sui giudizi analoghi, nonché prevalenti le esigenze di definizione di una controversia risalente e di ragionevole durata del processo. Ha respinto anche la richiesta di CTU, poiché l’insostenibilità economica del prelievo non era stata dedotta con uno specifico motivo né supportata da un principio di prova nell’atto introduttivo; la consulenza non può supplire a carenze argomentative o probatorie della parte. La domanda contro le note dei concessionari è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: i rapporti interni di ripartizione del prelievo tra concessionari e gestori hanno natura privatistica e contrattuale e sono devoluti al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La domanda di annullamento del decreto dell’Agenzia è stata invece respinta nel merito. Il decreto ha operato entro i limiti della legge, limitandosi a censire gli apparecchi Awp e Vlt, a ripartire i 500 milioni tra i concessionari in proporzione al numero degli apparecchi e a stabilire le modalità di versamento; la legge non attribuiva all’Agenzia il potere di differenziare l’incidenza del prelievo in base alla redditività delle tipologie di apparecchio né di disciplinare la ripartizione interna alla filiera. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate. La disciplina legislativa determina il presupposto del prelievo, l’importo complessivo e i criteri di ripartizione esterna e interna, sicché non viola la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. La scelta di assumere quale parametro il numero degli apparecchi rientra nella discrezionalità legislativa in materia tributaria e non è irragionevole, trattandosi di un prelievo indiretto e straordinario collegato all’immissione in commercio e all’astratta idoneità degli apparecchi all’operatività. La disciplina sopravvenuta dell’art. 1, commi 920 e 921, della legge n. 208/2015 ha inoltre limitato il prelievo alla sola annualità 2015 e ne ha previsto la ripartizione interna in proporzione ai compensi contrattuali spettanti ai singoli operatori. Non ricorre una lesione del diritto di proprietà, poiché il prelievo non determina il sostanziale annientamento delle facoltà di sfruttamento economico del bene; né è stata fornita prova dell’effettiva compromissione della libertà di iniziativa economica. La questione costituzionale sollevata per la prima volta in memoria non notificata è stata inoltre ritenuta inammissibile sotto il profilo processuale. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 649, legge 23 dicembre 2014, n. 190
A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica ... è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione ... delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti ... che operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 ...
La disposizione istituisce il prelievo straordinario, individua l’importo complessivo di 500 milioni di euro, stabilisce la ripartizione tra concessionari in proporzione al numero di apparecchi riferibili a ciascuno e attribuisce all’Agenzia il compito di effettuare la ricognizione e stabilire le modalità di versamento.
art. 1, commi 920-921, legge 28 dicembre 2015, n. 208
la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione ... si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015
Il comma 920 ha limitato il prelievo alla sola annualità 2015; il comma 921, con interpretazione autentica, ha stabilito che l’onere interno alla filiera è ripartito proporzionalmente ai compensi risultanti dagli accordi contrattuali vigenti nel 2015, senza necessità di rinegoziazione.
art. 110, comma 6, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
La disposizione individua le categorie di apparecchi da intrattenimento Awp e Vlt cui si riferisce il prelievo.
art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni non si estende alle controversie privatistiche sui rapporti interni tra concessionario e gestore, estranee all’esercizio del potere amministrativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La domanda dichiarata priva di giurisdizione amministrativa può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini previsti.
art. 337, comma 2, c.p.c.
La sospensione facoltativa del giudizio resta rimessa alla valutazione del giudice e non deve essere reiterata quando siano sopravvenute le decisioni nei giudizi pregiudicanti e prevalgano le esigenze di definizione della causa.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sospensione prevista dal codice di procedura civile.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio questioni sulle quali intenda decidere, previo avviso alle parti; la questione costituzionale formulata per la prima volta in memoria non notificata è stata dichiarata inammissibile.
art. 23 Cost.
La riserva relativa di legge per le prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la legge definisce presupposto, importo e criteri di ripartizione del prelievo.
art. 3 Cost.
La disciplina tributaria non viola il principio di uguaglianza se il criterio scelto dal legislatore è non arbitrario e coerente con la natura e la finalità del prelievo.
art. 53 Cost.
La capacità contributiva può essere individuata, per un prelievo indiretto e straordinario, nell’astratta idoneità operativa o reddituale degli apparecchi, senza necessaria correlazione con il reddito effettivamente prodotto da ciascun apparecchio.
art. 41 Cost.
La violazione della libertà di iniziativa economica richiede la dimostrazione concreta di una compromissione seria dell’attività imprenditoriale; tale prova non è stata fornita.
art. 42 Cost.
Un prelievo non è sostanzialmente espropriativo se non determina l’annientamento o una compromissione oltre il limite della tollerabilità delle facoltà di sfruttamento economico del bene.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa demanda all’amministrazione la ricognizione quantitativa degli apparecchi e la determinazione delle modalità di versamento di un prelievo, l’amministrazione non può introdurre criteri ulteriori di differenziazione dell’onere fondati sulla diversa redditività delle categorie di apparecchi, se la legge impone una ripartizione proporzionale al numero degli apparecchi.
- Le controversie sulla ripartizione interna di un prelievo tra concessionario e altri operatori della filiera, quando dipendono dagli accordi contrattuali tra tali soggetti e non dall’esercizio di un potere amministrativo, appartengono alla giurisdizione ordinaria anche se il rapporto contrattuale presuppone una concessione pubblica.
- La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la legge individua il presupposto del prelievo, il suo ammontare complessivo e i criteri di ripartizione, anche se demanda all’amministrazione attività ricognitive e la definizione delle modalità operative di pagamento.
- Nell’esercizio della discrezionalità tributaria il legislatore può assumere, per un prelievo indiretto e straordinario, quale indice di capacità contributiva l’astratta idoneità operativa o reddituale di un bene, senza dover parametrarne necessariamente l’importo alla redditività effettiva di ciascun bene, purché la scelta non sia arbitraria o manifestamente irragionevole.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per colmare l’assenza, nell’atto introduttivo, di uno specifico motivo di ricorso e di un principio di prova circa il fatto tecnico o economico posto a fondamento della censura.
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