Sentenza n. 2110/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte n. 207/2023, che aveva accertato il credito del Comune per oneri di urbanizzazione non assolti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado sotto due profili. In primo luogo, hanno censurato la metodologia di calcolo degli oneri di urbanizzazione, sostenendo che dovessero essere distinti i dati contenuti nel piano esecutivo convenzionato, nella convenzione edilizia, nel permesso di costruire e nella successiva comunicazione comunale di riquantificazione. In particolare, hanno evidenziato che il permesso di costruire indicava un importo diverso per gli oneri di urbanizzazione secondaria, pari a euro 34.385,07. In secondo luogo, hanno contestato la mancata assunzione di una CTU volta a quantificare i lavori asseritamente eseguiti nel corso degli anni sul lotto, deducendo che dai rilievi fotografici risultava l’avvio, ancorché non il completamento, dei lavori. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello. Nel giudizio di appello è stata disposta una verificazione affidata all’Agenzia del Demanio, avente ad oggetto sia la correttezza dei conteggi comunali sia la quantificazione delle opere realizzate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che l’obbligazione relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione, con la correlata facoltà di realizzare direttamente le opere a scomputo, è un’obbligazione propter rem, gravante anche sui proprietari subentrati nella titolarità del lotto. Poiché il lotto era in comproprietà tra la società acquirente e gli eredi della precedente proprietaria, tutti i comproprietari erano tenuti in solido, ai sensi dell’art. 1294 c.c., al pagamento degli oneri relativi alle opere non realizzate. La pretesa degli appellanti di corrispondere soltanto gli oneri di urbanizzazione secondaria non scomputati è stata ritenuta infondata: la realizzazione delle opere non costituisce un’obbligazione sostitutivo-estintiva del debito pecuniario, ma una mera facultas solutionis; pertanto, se le opere non vengono realizzate, resta dovuto l’intero contributo. La verificazione ha confermato la correttezza dei conteggi comunali e ha rilevato, a seguito del sopralluogo, l’assenza di opere di urbanizzazione primaria o secondaria eseguite sul sito. L’incremento dell’importo risultante dalla verificazione è stato ricondotto all’applicazione dei coefficienti di aggiornamento tariffario. Il Consiglio di Stato ha tuttavia escluso di poter pronunciare una condanna per l’importo maggiore emerso in appello, perché eccedente rispetto alla pretesa originaria formulata nel giudizio di primo grado. Gli appellanti sono stati condannati, in solido, alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge, nonché al pagamento del compenso del verificatore, quantificato in euro 3.300,00.
Norme richiamate
art. 1294 c.c.
tutti sono tenuti in solido
La disposizione è applicata per fondare la responsabilità solidale dei comproprietari del lotto quanto al pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti per le opere non realizzate.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento del giudizio, senza una specifica interpretazione nella decisione.
DM n. 30/5/2002
Richiamato quale parametro per la liquidazione del compenso del verificatore.
Massime di principio
- L’obbligazione di corrispondere gli oneri di urbanizzazione, accompagnata dalla facoltà di realizzare direttamente le opere a scomputo, ha natura di obbligazione propter rem e grava anche sui proprietari subentrati nella titolarità dell’immobile o del lotto.
- La realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo costituisce una facultas solutionis e non un’obbligazione sostitutivo-estintiva del debito pecuniario: qualora le opere non siano realizzate, resta dovuto l’intero contributo per gli oneri di urbanizzazione.
- Quando il lotto appartiene a più comproprietari, l’obbligazione relativa agli oneri di urbanizzazione non assolti può essere richiesta in solido nei confronti di tutti i comproprietari, ai sensi dell’art. 1294 c.c.
- La verificazione disposta dal giudice amministrativo può confermare la correttezza dei conteggi dell’amministrazione e accertare l’assenza o l’insufficienza delle opere di urbanizzazione dedotte dal privato; l’accertamento tecnico è decisivo se svolto mediante esame degli atti e sopralluogo ed è esente da vizi.
- Il giudice d’appello non può pronunciare una condanna per un importo maggiore rispetto a quello richiesto nel giudizio di primo grado, quando la maggiore pretesa non sia stata oggetto della domanda originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →