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Sentenza

Sentenza n. 2110/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202304996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte n. 207/2023, che aveva accertato il credito del Comune per oneri di urbanizzazione non assolti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado sotto due profili. In primo luogo, hanno censurato la metodologia di calcolo degli oneri di urbanizzazione, sostenendo che dovessero essere distinti i dati contenuti nel piano esecutivo convenzionato, nella convenzione edilizia, nel permesso di costruire e nella successiva comunicazione comunale di riquantificazione. In particolare, hanno evidenziato che il permesso di costruire indicava un importo diverso per gli oneri di urbanizzazione secondaria, pari a euro 34.385,07. In secondo luogo, hanno contestato la mancata assunzione di una CTU volta a quantificare i lavori asseritamente eseguiti nel corso degli anni sul lotto, deducendo che dai rilievi fotografici risultava l’avvio, ancorché non il completamento, dei lavori. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello. Nel giudizio di appello è stata disposta una verificazione affidata all’Agenzia del Demanio, avente ad oggetto sia la correttezza dei conteggi comunali sia la quantificazione delle opere realizzate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che l’obbligazione relativa al pagamento degli oneri di urbanizzazione, con la correlata facoltà di realizzare direttamente le opere a scomputo, è un’obbligazione propter rem, gravante anche sui proprietari subentrati nella titolarità del lotto. Poiché il lotto era in comproprietà tra la società acquirente e gli eredi della precedente proprietaria, tutti i comproprietari erano tenuti in solido, ai sensi dell’art. 1294 c.c., al pagamento degli oneri relativi alle opere non realizzate. La pretesa degli appellanti di corrispondere soltanto gli oneri di urbanizzazione secondaria non scomputati è stata ritenuta infondata: la realizzazione delle opere non costituisce un’obbligazione sostitutivo-estintiva del debito pecuniario, ma una mera facultas solutionis; pertanto, se le opere non vengono realizzate, resta dovuto l’intero contributo. La verificazione ha confermato la correttezza dei conteggi comunali e ha rilevato, a seguito del sopralluogo, l’assenza di opere di urbanizzazione primaria o secondaria eseguite sul sito. L’incremento dell’importo risultante dalla verificazione è stato ricondotto all’applicazione dei coefficienti di aggiornamento tariffario. Il Consiglio di Stato ha tuttavia escluso di poter pronunciare una condanna per l’importo maggiore emerso in appello, perché eccedente rispetto alla pretesa originaria formulata nel giudizio di primo grado. Gli appellanti sono stati condannati, in solido, alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge, nonché al pagamento del compenso del verificatore, quantificato in euro 3.300,00.

Norme richiamate

  • art. 1294 c.c.

    tutti sono tenuti in solido

    La disposizione è applicata per fondare la responsabilità solidale dei comproprietari del lotto quanto al pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti per le opere non realizzate.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento del giudizio, senza una specifica interpretazione nella decisione.

  • DM n. 30/5/2002

    Richiamato quale parametro per la liquidazione del compenso del verificatore.

Massime di principio

  • L’obbligazione di corrispondere gli oneri di urbanizzazione, accompagnata dalla facoltà di realizzare direttamente le opere a scomputo, ha natura di obbligazione propter rem e grava anche sui proprietari subentrati nella titolarità dell’immobile o del lotto.
  • La realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo costituisce una facultas solutionis e non un’obbligazione sostitutivo-estintiva del debito pecuniario: qualora le opere non siano realizzate, resta dovuto l’intero contributo per gli oneri di urbanizzazione.
  • Quando il lotto appartiene a più comproprietari, l’obbligazione relativa agli oneri di urbanizzazione non assolti può essere richiesta in solido nei confronti di tutti i comproprietari, ai sensi dell’art. 1294 c.c.
  • La verificazione disposta dal giudice amministrativo può confermare la correttezza dei conteggi dell’amministrazione e accertare l’assenza o l’insufficienza delle opere di urbanizzazione dedotte dal privato; l’accertamento tecnico è decisivo se svolto mediante esame degli atti e sopralluogo ed è esente da vizi.
  • Il giudice d’appello non può pronunciare una condanna per un importo maggiore rispetto a quello richiesto nel giudizio di primo grado, quando la maggiore pretesa non sia stata oggetto della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriPiani attuativi e lottizzazioniIstruttoria processualeAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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