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Sentenza

Sentenza n. 12787/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare del decreto -OMISSIS- del 14.09.2021, di rigetto della domanda di cittadinanza italiana notificato alla ricorrente in data 19.10.2020; di ogni altro atto, presupposto e consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; per l'accoglimento della domanda di cittadinanza; nonché per il risarcimento del danno;

Giustizia amministrativa202113069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana motivato sulla base di un procedimento penale riguardante il coniuge della richiedente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero le aveva notificato un preavviso di rigetto, richiamando il fatto che il coniuge era indagato, a seguito di denuncia, per i reati di cui agli artt. 480, 489, 494 e 495 c.p. La ricorrente aveva dedotto la propria completa estraneità ai fatti. Con il ricorso ha lamentato: eccesso di potere per difetto e insufficienza della motivazione, carenza di istruttoria e violazione del giusto procedimento; violazione degli artt. 4 e 7 della legge n. 241/1990; violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e imparzialità, degli artt. 29 e seguenti, 32 e 38 Cost., degli artt. 8 e 14 CEDU e dell’art. 41 Cost., nonché illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Ha inoltre chiesto l’accoglimento della domanda di cittadinanza e il risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato il diniego, disponendo che l’Amministrazione proceda a ulteriori determinazioni. Il giudice ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 implica un’ampia valutazione discrezionale della meritevolezza dell’istante e della sua compatibilità con i valori fondamentali della comunità nazionale. Tuttavia, gli indici di integrazione sociale, familiare ed economica e gli eventuali elementi indicativi della mancata adesione ai valori nazionali devono essere valutati complessivamente e non attraverso una rigida separazione. Quando il fatto potenzialmente ostativo riguarda esclusivamente il coniuge o altro componente del nucleo familiare, esso non può essere automaticamente imputato alla richiedente, in ragione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27, comma 1, Cost. L’Amministrazione può considerare i pregiudizi dei familiari solo se dimostra, attraverso un’adeguata istruttoria, uno scarso inserimento dell’intero nucleo familiare nella comunità nazionale. Nel caso concreto, i reati contestati al coniuge, peraltro non risultando una condanna penale, erano riconducibili a falsità ideologiche e non presentavano particolare allarme sociale. Il diniego non spiegava adeguatamente come la posizione del coniuge potesse incidere sulla meritevolezza della ricorrente, né valutava la sua personalità, la condotta di vita, l’effettiva commissione dei reati, la loro rilevanza penalistica ed extrapenale e il complessivo grado di integrazione. È stata invece respinta la domanda risarcitoria, ritenuta generica e non supportata dalla prova di un elemento soggettivo di responsabilità civile imputabile all’Amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992 n. 91

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di un’ampia valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve verificare la meritevolezza dell’istante e la compatibilità del suo ingresso nella comunità nazionale con i valori fondamentali dello Stato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto notificato alla richiedente prima dell’adozione del diniego.

  • artt. 4 e 7 l. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla violazione delle regole sul procedimento e sulla partecipazione.

  • art. 27, comma 1, Cost.

    Il principio di personalità della responsabilità penale impedisce di imputare automaticamente alla richiedente fatti penalmente rilevanti ascritti al coniuge.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro costituzionale di uguaglianza.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale parametro di imparzialità dell’azione amministrativa.

  • artt. 8 e 14 CEDU

    Richiamati dalla ricorrente a tutela della vita privata e familiare e contro le discriminazioni.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati.

Massime di principio

  • Nella valutazione discrezionale della domanda di concessione della cittadinanza italiana, l’Amministrazione deve ponderare complessivamente gli indici di integrazione sociale, familiare ed economica dell’istante e gli eventuali elementi indicativi della mancata adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale, senza considerarli come categorie rigidamente separate.
  • Un fatto penalmente rilevante ascritto al coniuge o ad altro familiare della richiedente non può costituire, da solo e automaticamente, elemento ostativo alla concessione della cittadinanza, in ragione del principio di personalità della responsabilità penale.
  • I precedenti o procedimenti penali riguardanti componenti del nucleo familiare possono essere valorizzati soltanto se accompagnati da un’adeguata istruttoria e motivazione sull’inserimento complessivo del nucleo nella comunità nazionale e sulla concreta incidenza di tali fatti sulla meritevolezza della richiedente.
  • Il diniego di cittadinanza fondato su fatti riferibili a terzi deve indicare la loro effettiva rilevanza ostativa, considerando l’esito del procedimento penale, la qualificazione dei reati, il loro allarme sociale, le implicazioni extrapenali e la condotta complessiva dell’istante durante la permanenza sul territorio nazionale.
  • La domanda risarcitoria proposta contro l’Amministrazione è respinta quando formulata in modo generico e non accompagnata dalla prova di un elemento soggettivo di responsabilità civile autonomamente valutabile e imputabile alla pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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