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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30098/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei ricorsi avverso avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata istituzione e/o effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti nell'area dell'interporto da parte del Comune, fatto ritenuto decisivo ai fini dell'imposizione. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 58, 59, 62 e 63 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo l'assenza del presupposto impositivo e l'errata ripartizione dell'onere probatorio a carico del Comune. Con il terzo motivo affermava che, producendo imballaggi secondari e terziari, poteva smaltirli direttamente tramite imprese senza usare il servizio pubblico comunale. Con il quarto motivo invocava il giudicato formatosi su precedenti decisioni relative ad annualità diverse (2016 e 2017), nelle quali era stata riconosciuta la mancata prova dell'istituzione ed effettuazione del servizio di smaltimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato per omessa pronuncia della CTR su una doglianza decisiva relativa alla mancata attivazione del servizio pubblico di raccolta rifiuti e alla sua rilevanza come presupposto del tributo; ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo; ha rigettato il quarto motivo, escludendo l'efficacia di giudicato esterno delle sentenze invocate, perché in materia tributaria il giudicato sulle imposte periodiche opera solo per fatti a efficacia permanente o pluriennale, non per situazioni tendenzialmente permanenti e suscettibili di variazione annuale come l'effettiva istituzione del servizio. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro dell'omessa pronuncia: il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare specificamente la censura relativa alla mancata attivazione del servizio.

  • art. 113 c.p.c.

    Indicata tra le norme processuali violate per il dedotto omesso esame del motivo di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamata a sostegno della doglianza di mancata valutazione di circostanze e prove dedotte in giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamata a sostegno della censura sulla valutazione del materiale probatorio e sull'omessa pronuncia.

  • art. 58 d.lgs. 507/1993

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'assenza del presupposto impositivo del tributo in difetto del servizio.

  • art. 59 d.lgs. 507/1993

    Invocato dalla ricorrente insieme alle altre norme del decreto sulla disciplina TARSU.

  • art. 62 d.lgs. 507/1993

    Invocato per contestare la debenza del tributo in mancanza del servizio di raccolta.

  • art. 63 d.lgs. 507/1993

    Invocato come norma rilevante sulla determinazione/operatività del prelievo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare che l'onere di provare i presupposti dell'imposizione gravava sull'ente impositore.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Citate le modalità di trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la sentenza impugnata è cassabile per omessa pronuncia quando il giudice di merito non esamina una specifica censura che investe un fatto decisivo per la debenza del tributo.
  • L'efficacia del giudicato esterno nelle imposte periodiche è limitata ai fatti con efficacia permanente o pluriennale; non si estende automaticamente a situazioni tendenzialmente permanenti ma suscettibili di variazione annuale.
  • L'accertamento relativo all'effettiva istituzione ed esecuzione di un servizio pubblico rilevante ai fini del tributo va compiuto per ciascun periodo d'imposta, salvo che il fatto abbia natura realmente stabile e permanente.
  • Quando il contribuente deduce l'assenza del presupposto impositivo, il giudice deve confrontarsi espressamente con la relativa doglianza e con la prova del fatto costitutivo del tributo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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