Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14010/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP: Papania era indiziato di scambio elettorale politico-mafioso (artt. 110, 416-ter c.p.) per aver, tramite l'intermediario Pasquale Perricone, accettato la promessa che Giosuè Di Gregorio, appartenente alla famiglia mafiosa di Alcamo, procurasse voti per il candidato Angelo Rocca in cambio di 2.000 euro, altre utilita e disponibilita ad assecondare interessi occupazionali del sodalizio. Il ricorso denunciava carenza e illogicita della motivazione riguardo all'elemento materiale e soggettivo del reato (assenza di metodo mafioso e di conoscenza da parte di Papania della qualità mafiosa di Di Gregorio), nonche la mancanza dei requisiti per le esigenze cautelari e l'erronea esclusione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo nel complesso infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Papania, ritenendo corretta l'interpretazione delle intercettazioni che attestano la triangolazione tramite Perricone e la partecipazione di Di Gregorio come esponente di vertice della famiglia mafiosa di Alcamo. La Corte ha richiamato la modifica normativa del 2019 all'art. 416-ter che estende la rilevanza penale anche al procacciamento di voti proveniente da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose indipendentemente dal metodo usato; ha ritenuto adeguatamente motivata la consapevolezza di Papania circa la caratura mafiosa del procacciatore e ha confermato l'esistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e inidoneita di misure meno afflittive). Il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e la decisione non ha disposto la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    Testo risultante dalla legge 21 maggio 2019 n. 43: chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. o mediante le modalita di cui al terzo comma dell'art. 416-bis, in cambio dell'erogazione o promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita o della disponibilita a soddisfare interessi dell'associazione mafiosa, e punito.

    La Corte interpreta la norma nel senso che, dopo la novella del 2019, e penalmente rilevante l'accettazione di voti promessi da appartenenti a organizzazioni mafiose anche in assenza dell'impiego del metodo mafioso; rilievo centrale e il profilo soggettivo del procacciatore (appartenenza al sodalizio).

  • art. 416-bis cod. pen. (terzo comma)

    Riferimento alle modalita del cosiddetto 'metodo mafioso' previste dal terzo comma

    Il terzo comma descrive le modalita tipiche del metodo mafioso; dopo la modifica del 2019 la rilevanza penale puo derivare anche dall'appartenenza del procacciatore al sodalizio, non necessariamente dall'uso palese del metodo.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzioni relative in tema di esigenze cautelari per reati associativi

    La Corte ricorda l'operativita della doppia presunzione relativa prevista per reati come l'art. 416-ter, che agevola la sussistenza delle esigenze cautelari salvo prova contraria.

  • legge 21 maggio 2019 n. 43

    Norma di modifica dell'art. 416-ter c.p.

    La novella amplia la fattispecie incriminatrice, estendendo la tutela anche ai casi di procacciamento di voti da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose e ampliando il concetto di utilita a 'qualunque altra utilita'.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in Cassazione relativi a vizi di motivazione e violazioni di legge

    La Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimita sulle valutazioni di merito: la cassazione verifica solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione e non puo rivedere la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito salvo manifesta illogicita.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame in sede di Tribunale (cautela)

    Richiamata come titolo procedurale per il ricorso al Tribunale del riesame.

  • art. 274 e 273 cod. proc. pen.

    Norme relative rispettivamente ai motivi di applicazione e alle forme della misura cautelare

    Richiamate dalla difesa in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte le richiama nel quadro del giudizio ma conferma la valutazione concreta del Tribunale sulla sussistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 43/2019, lo scambio elettorale politico-mafioso puo essere configurato anche quando i voti provengono da appartenenti a consorterie mafiose, senza che sia necessario che il procacciamento avvenga con il tipico 'metodo mafioso'.
  • L'uso di un intermediario non esclude la responsabilita dell'esponente politico: la triangolazione (mandante-intermediario-procacciatore) puo aggravare le evidenze indizianti se dimostra cautele per evitare contatti diretti con esponenti mafiosi.
  • La consapevolezza della qualita mafiosa del procacciatore puo essere desunta dal complesso delle intercettazioni, dal contesto delle conversazioni, dalla conoscenza del territorio e da comportamenti evitanti (es. evitare luoghi notoriamente frequentati dal sodalizio).
  • In tema di misure cautelari per reati collegati alla criminalita organizzata opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; la misura carceraria puo essere ritenuta adeguata anche quando misure meno afflittive non garantirebbero il divieto di contatti con persone terze.
  • La Corte di Cassazione non puo sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del contenuto e dell'interpretazione delle intercettazioni se la motivazione del giudice di merito non e manifestamente illogica o priva di fondamento giuridico.
  • La qualita soggettiva del procacciatore (appartenenza al sodalizio) e rilevante tanto quanto le modalita del procacciamento; dunque anche l'apparente scambio individuale puo integrare il reato se il procacciatore e mafioso e l'accordo favorisce gli interessi del sodalizio.
  • Il braccialetto elettronico e altre misure di controllo non sempre sono considerate sufficienti quando sussiste il rischio concreto di mantenere relazioni e contatti utili alla commissione di reati della stessa specie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.