Sentenza n. 11016/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento della determinazione dirigenziale del Dipartimento pari opportunità di Roma capitale n. rep. NB/173/2025 del 9 ottobre 2025, trasmessa a mezzo PEC in data 10 ottobre 2025 – poi rettificata con d.d. n. rep. NB/179/2025 del 14 ottobre 2025, trasmessa il 15 ottobre 2025 – nella parte in cui definisce la procedura di manifestazione di interesse indetta con d.d. n. rep. NB/93/2025 del 27 maggio 2025 relativamente alla linea di attività 3 «Casa rifugio in un bene confiscato alla criminalità organizzata nel territorio del municipio Roma V» (C.I.G: B6F608DEC1); - del verbale della commissione valutatrice del 15 settembre 2025; - di ogni altro atto consequenziale o connesso, anche se sconosciuto; nonché per la condanna, mediante reintegrazione in forma specifica, della intimata amministrazione a disporre l’ammissione di Fondazione Pangea e.t.s., con riferimento alla linea di attività 3 «Casa rifugio in un bene confiscato alla criminalità organizzata nel territorio del municipio Roma V» (C.I.G: B6F608DEC1) di cui all’avviso pubblico pubblicato con d.d. n. rep. N/93/2025 pubblicata il 27 maggio 2025, al tavolo di coprogettazione finalizzato alla definizione condivisa di un progetto esecutivo ai sensi dell’art. 55, comma 3 d.lgs. 117/2017; nonché per la declaratoria di inefficacia della convezione che fosse medio tempore stipulata tra Roma capitale e la costituenda associazione temporanea di scopo tra Be free società cooperativa sociale (mandataria) e Giuridicamente libera a.p.s. (mandante);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha definito la procedura di manifestazione di interesse per la coprogettazione di una casa rifugio in un bene confiscato, ammettendo alla fase successiva il progetto dell'associazione temporanea di scopo controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'ammissione del progetto presentato dalla cooperativa sociale controinteressata, deducendo la violazione dei requisiti dell'avviso pubblico. In particolare, ha sostenuto che l'offerta avrebbe subordinato l'accoglienza alla presentazione di una denuncia, non avrebbe disciplinato adeguatamente la gestione delle emergenze, avrebbe indicato un'assistente sociale priva di esperienza specifica, non avrebbe indicato il contratto collettivo nazionale applicabile né l'inquadramento e la turnazione del personale. Ha inoltre censurato l'attribuzione dei punteggi, lamentando carenze nella descrizione dei servizi, nella presa in carico delle beneficiarie, nell'organizzazione del personale, nei risultati attesi, nella composizione e qualificazione dell'équipe, nella supervisione tecnica e clinica, nella mediazione culturale e nell'orientamento al lavoro. Sono state contestate anche l'assenza di specifiche voci di costo per formazione, inclusione lavorativa e autonomizzazione abitativa, la pretesa non innovatività di alcuni elementi progettuali e alcune incoerenze del piano finanziario, tra cui il numero degli assistenti sociali e il trattamento dell'IVA. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, la propria ammissione al tavolo di coprogettazione mediante reintegrazione in forma specifica e la declaratoria di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il progetto della controinteressata possedesse i requisiti richiesti dall'avviso e ha sottolineato che le carenze dedotte non erano previste come cause di esclusione. La clausola relativa alla rete con forze dell'ordine e magistratura, letta nel contesto complessivo dell'offerta, non subordinava l'accoglienza alla denuncia, poiché il progetto prevedeva espressamente l'ospitalità indipendentemente dalla denuncia della violenza. La gestione delle emergenze risultava comunque contemplata, anche se non in una sezione autonoma. Il requisito dell'assistente sociale consisteva nella disponibilità della risorsa, non nella preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza; inoltre, il curriculum documentava esperienza coerente nel settore. L'omessa indicazione del CCNL non era rilevante perché non prescritta dall'avviso, mentre il costo della manodopera risultava determinato secondo i parametri del CCNL delle cooperative sociali. La mancata indicazione di volontari e tirocinanti non inficiava il progetto, potendo tali soggetti svolgere soltanto compiti integrativi. La mancata preventiva indicazione delle turnazioni non determinava l'inammissibilità, potendo l'articolazione oraria essere definita nella successiva coprogettazione, trattandosi di un modulo organizzativo flessibile e non di una gara d'appalto disciplinata dalle rigide regole del d.lgs. 36/2023. Quanto ai punteggi, il Collegio ha riconosciuto la discrezionalità tecnica della commissione e ha ritenuto le valutazioni coerenti, logiche e non affette dai vizi denunciati. I criteri dovevano essere valutati globalmente, senza atomizzare i singoli sottocriteri; la maggiore quantità di personale o di ore proposta dalla ricorrente non dimostrava di per sé una maggiore coerenza progettuale. Gli elementi riferiti alla comunità bengalese, alle persone con disabilità, alle donne provenienti da un campo rom, ai servizi legali e alla consulenza ginecologica costituivano elementi innovativi o integrativi coerenti con il contesto territoriale. Il minor punteggio attribuito alla ricorrente per l'innovatività era giustificato dalla natura ordinaria del suo progetto. In relazione al parametro economico, la commissione aveva già attribuito alla ricorrente un punteggio superiore; inoltre, anche ipotizzando l'azzeramento di tale punteggio, la ricorrente non avrebbe superato la controinteressata, sicché non era superata la prova di resistenza. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55, comma 3, d.lgs. 117/2017
La procedura di coprogettazione tra amministrazione e soggetti del Terzo settore costituisce un modulo organizzativo flessibile, nel quale alcune precisazioni progettuali, come l'articolazione oraria del personale, possono essere definite nella fase di coprogettazione.
d.lgs. 36/2023
Le procedure di coprogettazione ex art. 55 d.lgs. 117/2017 non sono assimilabili a una procedura d'appalto soggetta alle rigide regole del codice dei contratti pubblici.
Massime di principio
- Nelle procedure di coprogettazione disciplinate dall'art. 55 d.lgs. 117/2017, l'amministrazione può ammettere proposte che richiedano precisazioni organizzative da definire nel successivo tavolo di coprogettazione, purché siano già assicurati i requisiti essenziali richiesti dall'avviso.
- La valutazione della conformità di un'offerta ai requisiti dell'avviso deve essere compiuta considerando il contenuto complessivo e contestuale della proposta, senza isolare singole espressioni suscettibili di lettura ambigua quando il progetto, nel suo insieme, esprime chiaramente il rispetto del requisito.
- Le carenze relative a elementi dell'offerta possono determinare l'esclusione soltanto se l'avviso le collega espressamente o inequivocabilmente a una causa di inammissibilità; non è possibile introdurre in via interpretativa requisiti escludenti non previsti dalla lex specialis.
- Quando l'avviso attribuisce un unico punteggio a una voce valutativa, la commissione può procedere a una valutazione globale dei relativi elementi, senza essere tenuta ad attribuire autonomi punteggi o effetti decisivi a ciascun sottocriterio considerato isolatamente.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione non consente di sostituire il giudizio tecnico-amministrativo con quello del ricorrente: sono censurabili soltanto valutazioni incoerenti, illogiche, irragionevoli o manifestamente erronee.
- La prova di resistenza impone di verificare se, anche ipotizzando l'accoglimento della censura sul punteggio, il ricorrente conseguirebbe comunque una posizione utile; in mancanza di tale concreta possibilità, la censura non può condurre all'annullamento dell'esito della procedura.
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