Cassazione Civile, Ordinanza n. 21434/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, nel rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, con cui un avvocato chiedeva la condanna di una azienda sanitaria locale al pagamento di compensi professionali per attività difensive svolte in una pluralità di procedimenti esecutivi davanti al Tribunale di Roma, per un importo complessivo indicato in € 34.527,82. L'ASL eccepiva che gli incarichi erano stati oggetto di un procedimento penale concluso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, e il Tribunale rigettava la domanda ritenendo d'ufficio la nullità dei contratti di patrocinio per violazione di norme imperative, richiamando gli esiti del giudizio penale e ravvisando nella fattispecie una condotta riconducibile all'abuso d'ufficio. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva sei motivi: 1) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per avere il giudice rilevato d'ufficio la nullità senza contraddittorio; 2) motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 3) violazione degli artt. 651 e 652 c.p.p. e dell'art. 2909 c.c. per avere attribuito valore di giudicato alla sentenza penale dichiarativa della prescrizione; 4) violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 15-septies d.lgs. n. 502/1992, sostenendo l'inapplicabilità di tali norme al conferimento di incarichi legali; 5) violazione dell'art. 323 c.p. e dell'art. 1418 c.c. per insussistenza dell'abuso d'ufficio; 6) ulteriore censura di motivazione apparente sulla sussistenza dei presupposti del reato. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati: ha escluso il vizio di motivazione apparente; ha ritenuto corretto il rilievo della nullità senza necessità di provocare il contraddittorio, poiché la questione era già entrata nel thema decidendum per effetto delle difese della ASL; ha chiarito che il giudice civile non ha attribuito alla sentenza penale un effetto di giudicato, ma ha autonomamente rivalutato i fatti emersi in sede penale; ha affermato che, alla luce della disciplina vigente al tempo dei contratti, l'affidamento reiterato di incarichi esterni in violazione dei presupposti normativi e allo scopo di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale integra una condotta contra legem che determina la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato il rigetto della domanda di pagamento dei compensi professionali. Ha ritenuto legittima la declaratoria di nullità dei contratti di patrocinio perché gli incarichi esterni erano stati conferiti in violazione delle regole imperative vigenti all'epoca e, secondo l'accertamento del giudice di merito, in un contesto di condotta penalmente rilevante riconducibile all'abuso d'ufficio. Ha inoltre escluso sia il vizio processuale per mancata instaurazione del contraddittorio sulla nullità, sia la motivazione apparente, sia l'erroneo uso del giudicato penale. In applicazione del principio di soccombenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 l. n. 794 del 1942
indica la controversia di liquidazione degli onorari professionali su cui si è innestato il giudizio di merito.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
regola il rito applicabile alla controversia, nella formulazione ratione temporis vigente.
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale del ricorso per cassazione nel testo ratione temporis applicabile.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
indicato quale norma che consente di individuare il testo processuale applicabile ratione temporis.
art. 101, comma 2, c.p.c.
l'obbligo di provocare il contraddittorio opera solo per questioni rilevate d'ufficio e non già introdotte dalle parti nel thema decidendum.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al principio del contraddittorio e al giusto processo.
art. 132 c.p.c.
la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione non è apparente se consente il controllo logico-giuridico della decisione.
art. 651 c.p.p.
invocato per contestare l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile.
art. 652 c.p.p.
invocato per contestare l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile.
art. 2909 c.c.
richiamato per negare che la sentenza penale di prescrizione producesse giudicato sostanziale nel diverso giudizio civile.
art. 7 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come disciplina dei presupposti per il ricorso ad incarichi esterni da parte della pubblica amministrazione.
art. 15-septies d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato dal ricorrente per contestarne l'applicabilità al conferimento di incarichi legali.
art. 323 c.p.
la sua violazione, vigente all'epoca dei fatti, può integrare la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. quando la stipula sia strumentale a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale.
art. 1418 c.c.
il contratto è nullo se contrario a norme imperative; la nullità può derivare dalla contrarietà diretta alla norma penale, dall'illiceità dell'oggetto o della causa o dall'uso distorto del mezzo negoziale.
art. 1344 c.c.
richiamato come figura della frode alla legge, quando il mezzo negoziale lecito è usato per conseguire un risultato vietato.
art. 1345 c.c.
richiamato come ipotesi di motivo illecito comune e esclusivo delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c. non è necessario quando la questione rilevabile d'ufficio sia già stata introdotta dalle parti tramite eccezione in senso lato e quindi faccia parte del thema decidendum.
- Una motivazione non è apparente se espone, anche per relationem, gli elementi di fatto e di diritto idonei a consentire il controllo sulla coerenza logica della decisione.
- La sentenza penale di prescrizione non produce automaticamente giudicato sostanziale nel processo civile; il giudice civile può utilizzare gli elementi di fatto emersi in sede penale, ma deve svolgere una propria autonoma valutazione.
- Un contratto concluso in violazione di norme imperative vigenti al momento della stipulazione è nullo ex art. 1418 c.c.; ciò vale anche quando l'atto di autonomia sia lo strumento prescelto per realizzare un risultato penalmente vietato.
- Nel caso di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, la violazione dei presupposti legali per il ricorso a soggetti esterni, se finalizzata a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale, può determinare la nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa penale.
- In sede di legittimità, la censura deve investire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; se tale ratio non viene specificamente attaccata, il motivo non può condurre alla cassazione.
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