Cassazione Penale, Sentenza n. 11579/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizi di motivazione per omessa confutazione delle deduzioni difensive contenute nelle memorie depositate il 4 e il 6 agosto 2021 e per l'omessa valutazione della documentazione allegata. In particolare contestava la configurabilità del reato associativo e dei reati fiscali e di trasferimento di valori (mancata dimostrazione della fittizietà delle operazioni infragruppo, inesistenza di contestazioni formali di operazioni illecite, valutazione erronea del ruolo dell'Adiletta nelle società, irrilevanza del presunto vantaggio fiscale rispetto ai volumi, inesistenza del carattere di "cartiera" di alcune società, mancanza di collegamenti dimostrati con ambienti di criminalità organizzata, e talune contestazioni sulle esigenze cautelari e sulla personalità dell'indagato).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. La Corte ha motivato che il giudice del riesame aveva omesso di considerare e confutare le memorie difensive del 4 e del 6 agosto 2021 e la documentazione prodotta, le quali contenevano deduzioni in parte inedite e documenti potenzialmente decisivi. Tale omissione ha determinato una carenza motivazionale decisiva in relazione ai reati associativi e fiscali contestati (capi A), F), I), R) e S)). La Corte ha precisato che, sebbene l'omessa valutazione delle memorie non configuri automaticamente nullità formale, può costituire vizio di motivazione quando esse contengano elementi decisivi; inoltre nel giudizio di riesame le memorie possono avere valore di nuovi contenuti di censura e pertanto devono essere esaminati. Per i reati fallimentari contestati ai capi B), C), D) ed E) la Corte non ha rilevato censure specifiche dalla difesa e ha ritenuto adeguata la motivazione originaria rispetto a quei capi, salvo che anche su tale punto valgano le osservazioni sulle esigenze cautelari. Di conseguenza il provvedimento è annullato e la causa rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 121 c.p.p.
La Corte richiama la distinzione tra memorie e richieste: le memorie (argumentum) ampliano l'argomentazione mentre le richieste (petitum) ampliano l'oggetto della decisione; pertanto l'omessa trattazione di argomenti nuovi e decisivi contenuti nelle memorie può integrare un vizio motivazionale.
art. 309 c.p.p.
Nel giudizio di riesame è prevista la facoltà di presentare motivi inediti fino all'inizio della discussione e l'obbligo del Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza; quindi le memorie tempestive nel riesame possono contenere deduzioni che il giudice deve valutare.
art. 581 lett. c) c.p.p.
La disposizione che impone l'indicazione dei motivi di impugnazione a pena di inammissibilità non trova applicazione piena al riesame, essendo quest'ultimo devolutivo e regolato dalle specifiche previsioni dell'art. 309 c.p.p.; perciò il riesame ammette motivi anche successivi e memorie che introducono deduzioni inedite.
Massime di principio
- Nel giudizio di riesame le memorie difensive depositate tempestivamente possono contenere deduzioni inedite e documenti che il giudice del riesame deve prendere in considerazione; l'omessa valutazione di tali deduzioni decisive può cagionare l'annullamento del provvedimento per carenza motivazionale.
- Va distinta l'omessa pronuncia su una richiesta (che può configurare omessa pronuncia) dall'omessa trattazione di argomentazioni difensive (che integra omessa o insufficiente motivazione solo se decisiva).
- Se l'impugnazione riguarda solo alcuni capi dell'ordinanza, il giudice del riesame ha un obbligo motivazionale attenuato sui capi non contestati e può richiamare la motivazione genetica, ma rimane tenuto a valutare le deduzioni che influenzino le esigenze cautelari complessive (es. pericolo di recidiva o collegamenti con la criminalità organizzata).
- La difesa dovrebbe formulare in modo chiaro, documentato e, se possibile, con elementi nuovi, le obiezioni rivolte al giudice di merito: deduzioni generiche o non documentate rischiano di essere considerate inconferenti.
- Quando si allegano documenti a sostegno di deduzioni inedite nel riesame, è particolarmente rilevante che il giudice motivi specificamente il perché tali elementi non smentiscono gli elementi investigativi; l'assenza di tale valutazione favorisce l'annullamento e il rinvio.
- In sede di impugnazione in Cassazione il vizio principale richiamabile con efficacia è la carenza motivazionale dovuta all'omessa considerazione di deduzioni difensive decisive; per ottenere l'annullamento è utile dimostrare che le memorie contenevano argomenti nuovi e potenzialmente decisivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11294/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11295/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11296/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11300/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11301/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11303/2022 del 29/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →