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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00229/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina due ricorsi autonomi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 10 ottobre 2023. Il primo, nell'interesse di un imputato, deduceva vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di usura ed estorsione, contestando la valutazione del compendio probatorio e chiedendo una diversa lettura dei fatti. Il secondo, nell'interesse di una coimputata, deduceva vizio di motivazione quanto al concorso nel delitto di usura, censurando anch'esso la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa. La Corte rileva che entrambe le doglianze sono inammissibili perché ripetitive di censure già esaminate dai giudici di merito e, soprattutto, perché mirano a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione storica, attività precluse al giudice di legittimità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Ribadisce che il sindacato di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del fatto, delle prove o dell'attendibilità delle fonti, né in un confronto tra la motivazione della sentenza e modelli argomentativi esterni. Richiama i principi delle Sezioni Unite Jakani e Petrella sul perimetro del controllo di cassazione, limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente. Conseguentemente conferma la correttezza della motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto integrati i reati di usura ed estorsione per uno degli imputati e il contributo concorsuale nell'usura per l'altra imputata. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    I motivi formalmente prospettati come vizi di legittimità non sono ammissibili quando, in concreto, si risolvono in una diversa valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione storica dei fatti.
  • È inammissibile la doglianza che, pur evocando un vizio di motivazione, miri in realtà a contestare la decisione di merito sul piano della mera lettura delle prove e dell'attendibilità delle fonti.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda la coerenza logica dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, non il rapporto diretto tra fonti di prova e decisione.
  • La motivazione è immune da censura in cassazione quando il giudice di merito abbia esplicitato in modo congruo e logicamente corretto le ragioni della responsabilità, anche in tema di concorso nel reato e di dolo di partecipazione.
  • La riproposizione in sede di legittimità di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito può integrare una causa di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoEstorsioneUsura
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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