Sentenza n. 14333/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche: 1. del “Regolamento Avvocati 2025” dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la costituzione e gestione dell’elenco degli avvocati del libero foro, approvato con disposizione n.176 del 3 dicembre 2025 del Consiglio di Amministrazione di ADER, di cui si è dato pubblico avviso su Gazzetta Ufficiale n. 166 del 10 dicembre 2025, nella parte in cui disciplina i compensi professionali e i relativi criteri di determinazione, nonché nella parte in cui omette ogni riferimento alla disciplina legale dell’equo compenso e, in particolare, all’art. 2, comma 3, legge sull’equo compenso applicabile agli agenti della riscossione; 2. dei relativi allegati (in particolare Allegato “Schema di convenzione”, Allegato “Schema di lettera di incarico”, Allegato “Tabella compensi”), nella parte in cui fissano compensi fissi e tabellari per le prestazioni legali, senza alcun rinvio né ai parametri ministeriali DM 55/2014, né ai criteri legali di “importanza dell’opera” e di “ripetitività della prestazione”; 3. dell’eventuale Avviso di costituzione dell’Elenco Avvocati 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul sito istituzionale di ADER, se e nei limiti in cui richiama e dà esecuzione al Regolamento Avvocati 2025; 4. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Con contestuale domanda di accertamento dell’obbligo di ADER di adeguare il regolamento e le convenzioni al disposto dell’art. 2, comma 3, legge sull’equo compenso per gli agenti della riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento Avvocati 2025 di ADER, relativi allegati e avviso di costituzione dell’elenco, limitatamente alla disciplina dei compensi professionali e al rimborso delle spese di trasferta
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista e ordine professionale)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 2, comma 3, della legge n. 49/2023, sostenendo che il regolamento, per il contenzioso seriale, prevedesse compensi fissi e forfetari senza individuare criteri effettivi per adeguarli all’importanza dell’opera e alla ripetitività della prestazione, né prevedesse un meccanismo di verifica o correzione della congruità. È stato inoltre censurato il rilevante scostamento dai parametri ministeriali forensi, la violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, ragionevolezza, proporzionalità, concorrenza e non discriminazione, nonché l’esclusione del rimborso delle spese di trasferta per gli spostamenti all’interno del distretto di Corte d’appello. In via subordinata è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge n. 49/2023, nella parte relativa agli agenti della riscossione. È stata altresì dedotta la violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014. Il TAR ha preliminarmente esaminato la legittimazione delle parti: ha ritenuto sussistente l’interesse immediato dell’avvocato, poiché le clausole economiche erano potenzialmente escludenti in quanto rendevano il rapporto eccessivamente oneroso e non conveniente, e ha riconosciuto la legittimazione del Consiglio dell’Ordine alla tutela degli interessi unitari della categoria e del decoro professionale. Ha invece estromesso il soggetto indicato come controinteressato, non essendone dimostrata la posizione qualificata e differenziata.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha chiarito che l’art. 2, comma 3, della legge n. 49/2023 esclude l’applicazione diretta dei parametri ministeriali alle prestazioni rese in favore degli agenti della riscossione, consentendo quindi compensi inferiori ai valori tabellari, anche minimi. Tuttavia, ADER deve comunque pattuire compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto della ripetitività della prestazione. I parametri ministeriali costituiscono un riferimento obiettivo di massima per valutare tale adeguatezza, pur non essendo direttamente vincolanti. Il sistema previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), e dalla relativa tabella compensi è stato ritenuto manifestamente irragionevole e contrario alla legge n. 49/2023: gli importi erano rimasti invariati rispetto al passato, risultavano fortemente inferiori ai parametri ministeriali, con scostamenti crescenti all’aumentare del valore della lite e, in alcuni casi, superiori al 90%, senza adeguata motivazione circa la concreta incidenza della serialità del contenzioso sulla determinazione dei compensi. Il TAR ha precisato che non è illegittimo, in sé, un sistema bifasico che distingua il contenzioso seriale da quello particolare; è invece illegittima la misura dei compensi seriali, in quanto priva di un adeguato ancoraggio obiettivo e di una motivazione idonea a dimostrare la proporzionalità della riduzione. È stata inoltre annullata la previsione dell’art. 10, comma 2, relativa al mancato rimborso delle trasferte infradistrettuali. La distinzione rispetto alle trasferte tra distretti è stata ritenuta potenzialmente discriminatoria, perché spostamenti all’interno dello stesso distretto possono essere più onerosi di quelli tra distretti diversi; l’amministrazione non ha fornito un’adeguata motivazione e il mancato rimborso incide sull’effettiva adeguatezza del compenso. Sono stati annullati, nei limiti indicati, l’art. 10, comma 1, lett. a), l’art. 10, comma 2, la tabella compensi e gli atti consequenziali che li richiamano. L’amministrazione dovrà rieditare la disciplina dei compensi per il contenzioso seriale e quella sulle trasferte infradistrettuali conformandosi ai criteri indicati dal TAR. La questione di costituzionalità e i terzo e quarto motivo sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, legge n. 49/2023
Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività della prestazione richiesta
La disposizione esclude l’applicazione diretta della disciplina generale dell’equo compenso agli agenti della riscossione, ma impone loro di pattuire compensi adeguati all’importanza dell’opera, considerando la ripetitività della prestazione. I parametri ministeriali non sono vincolanti, ma costituiscono un riferimento obiettivo di massima per valutare l’adeguatezza.
art. 2233 c.c.
La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
La libera pattuizione del compenso non esclude il requisito sostanziale di adeguatezza rispetto all’importanza dell’opera e al decoro professionale.
art. 13 legge n. 247/2012
Il compenso dell’avvocato è di regola pattuito per iscritto; in mancanza di determinazione scritta, la liquidazione avviene sulla base dei parametri ministeriali.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
I parametri forensi costituiscono un criterio obiettivo di riferimento per orientare la valutazione della proporzione tra prestazione professionale e compenso, pur non essendo direttamente vincolanti per ADER in forza della disciplina speciale.
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
Aggiorna i parametri forensi e costituisce, insieme al d.m. n. 55/2014, il riferimento economico obiettivo utilizzabile per valutare l’adeguatezza dei compensi.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016
Consente ad ADER di avvalersi di avvocati del libero foro sulla base di criteri definiti in atti generali.
art. 49 c.p.a.
Disciplina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; nel caso concreto il TAR ha escluso la presenza di controinteressati qualificati.
art. 5, comma 4, legge n. 49/2023
I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso
La legittimazione dei Consigli nazionali costituisce tutela aggiuntiva e non esclude la legittimazione degli ordini territoriali a impugnare clausole lesive della disciplina sull’equo compenso.
Massime di principio
- La disciplina speciale applicabile alle prestazioni professionali rese in favore degli agenti della riscossione consente di derogare ai parametri ministeriali forensi, anche al ribasso, ma impone comunque la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, valutata tenendo conto della concreta ripetitività della prestazione.
- I parametri ministeriali forensi, pur non essendo direttamente vincolanti per l’agente della riscossione, costituiscono un riferimento economico obiettivo di massima per verificare la ragionevolezza e l’adeguatezza dei compensi pattuiti.
- Un sistema forfetario di compensi per il contenzioso seriale non è illegittimo in sé, ma diviene illegittimo quando preveda importi manifestamente sproporzionati rispetto ai parametri di riferimento, senza motivare adeguatamente l’incidenza della serialità, della complessità delle diverse tipologie di controversie e dell’importanza dell’opera.
- L’amministrazione che determina unilateralmente i compensi per incarichi professionali deve motivare in modo concreto e verificabile le ragioni di scostamenti particolarmente rilevanti dai parametri ministeriali; il mero richiamo alla serialità del contenzioso o al contenimento della spesa pubblica non è sufficiente.
- La disciplina del rimborso delle trasferte non può introdurre discriminazioni irragionevoli tra spostamenti infradistrettuali e interdistrettuali quando la distanza e l’onerosità effettive delle trasferte possono essere analoghe o maggiori nel primo caso; il mancato rimborso incide inoltre sulla valutazione dell’adeguatezza complessiva del compenso.
- Un ordine professionale territoriale è legittimato a impugnare clausole di un atto amministrativo che incidano sul decoro, sulla dignità e sulle regole di esercizio della professione rappresentata, anche quando la legge riconosca espressamente una legittimazione processuale al Consiglio nazionale.
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