Sentenza del 25/09/2018 n. 6379 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecaria e catastale - Avviamento attività ceduta - Dati Fimaa - Ricavi al lordo e non al netto degli aggi di riscossione - Rideterminazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rideterminazione è stata ritenuta non legittima. L'Amministrazione non poteva utilizzare i dati Fimaa calcolando i ricavi al lordo degli aggi di riscossione, anziché al netto delle somme che non costituiscono effettiva remunerazione dell'attività ceduta. La stima dell'avviamento risultava pertanto fondata su un parametro non corretto e non poteva essere mantenuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della rideterminazione del valore dell'avviamento di un'attività ceduta. L'Amministrazione aveva utilizzato i dati Fimaa per stimare i ricavi dell'attività, calcolandoli al lordo degli aggi di riscossione. Il contribuente sosteneva invece che tali aggi dovessero essere considerati e sottratti, poiché non rappresentano ricavi effettivi dell'impresa ma somme riscosse per conto di terzi e successivamente assoggettate al relativo trattamento fiscale.
Massime di principio
- Nella stima dell'avviamento ai fini delle imposte indirette devono essere considerati i ricavi effettivamente riferibili all'attività trasferita, senza includere somme riscosse per conto di terzi o componenti che non costituiscono una reale remunerazione dell'impresa.
- I dati statistici o di settore, come quelli Fimaa, possono essere utilizzati dall'Amministrazione come elementi presuntivi, ma devono essere applicati in modo coerente con la struttura economica concreta dell'attività e con la natura delle singole voci di ricavo.
- Una rideterminazione dell'avviamento non è adeguatamente motivata quando il calcolo assume ricavi lordi che comprendono aggi o commissioni meramente transitorie, determinando una sopravvalutazione della capacità reddituale dell'azienda ceduta.
- In situazioni analoghe il contribuente può contestare la stima dimostrando, con documentazione contabile e contrattuale, quali somme costituiscano ricavi propri e quali siano invece importi riscossi per conto di altri soggetti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 set 2018Sentenza del 25/09/2018 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 25 set 2018Sentenza del 25/09/2018 n. 80 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 25 set 2018Sentenza del 25/09/2018 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 25 set 2018Sentenza del 25/09/2018 n. 1263 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 25 set 2018Sentenza del 25/09/2018 n. 1500 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 25 set 2018Sentenza del 25/09/2018 n. 2243 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →