Cassazione Civile, Ordinanza n. 25700/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la rinuncia agli atti del giudizio soddisfaceva i requisiti dell'art. 390 c.p.c. e, prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione. Non sono state regolate le spese, poiché gli intimati non si erano costituiti.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in sede di gravame, aveva dichiarato la nullità dell'atto di appello per difetto di ius postulandi in capo all'avvocato che lo aveva sottoscritto, confermando così la decisione di primo grado e ponendo le spese a suo carico. Nel giudizio di legittimità il ricorso veniva notificato ad alcuni intimati, mentre non veniva inizialmente notificato ad altre parti ritenute necessarie; la Corte di cassazione ordinava quindi l'integrazione del contraddittorio, ma il ricorrente non vi provvedeva. Successivamente il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuta transazione e proponeva rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia agli atti del giudizio, se conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, quando sia rituale e provenga dalla parte ricorrente, comporta l'estinzione del processo.
- La sopravvenuta transazione e la conseguente mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio possono essere fatte valere mediante rinuncia agli atti.
- Se la rinuncia interviene nel giudizio di legittimità e gli intimati non si sono costituiti, non deve disporsi alcuna regolazione delle spese.
Come è indicizzato
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