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Sentenza

Sentenza n. 3581/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 795/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro la ricusazione dell’unica lista presentata per le elezioni comunali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Calabria che aveva ritenuto legittima la ricusazione della lista elettorale disposta dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Lamezia Terme. La ricusazione era stata motivata dalla mancata indicazione, negli atti di autenticazione delle sottoscrizioni, delle modalità di identificazione dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, nonché dalla mancata firma del pubblico ufficiale sull’atto di accettazione della candidatura di uno dei candidati. L’appellante ha dedotto: errore di diritto e travisamento dei fatti, sostenendo che l’identificazione dei sottoscrittori fosse stata effettivamente compiuta e che l’omissione riguardasse soltanto la sua documentazione; violazione dei principi di leale collaborazione, buon andamento e soccorso istruttorio, valorizzando la ricevuta rilasciata dal Segretario comunale al momento del deposito anticipato della lista e le dichiarazioni integrative rese successivamente dalla funzionaria autenticante e dai sottoscrittori; violazione dei principi di favor partecipationis, proporzionalità e ragionevolezza, considerato che la lista era l’unica presentata e che la sua esclusione avrebbe impedito lo svolgimento della competizione elettorale; in via subordinata, la possibilità di ammettere comunque la lista escludendo il solo candidato la cui accettazione risultava priva di autenticazione, poiché la lista avrebbe conservato un numero di candidati superiore al minimo legale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’autenticazione della sottoscrizione abbia la funzione essenziale di attestare che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale e previa identificazione del sottoscrittore. L’identificazione costituisce elemento essenziale dell’autenticazione e la relativa modalità deve essere espressamente indicata, precisando se sia avvenuta mediante documento di riconoscimento o per conoscenza personale. La mancata indicazione di tale modalità non integra una mera irregolarità documentale, ma incide sulla validità dell’autenticazione e su una forma sostanziale costitutiva della fattispecie. Il vizio non può essere superato mediante dichiarazioni postume, presunzioni di conoscenza personale dei sottoscrittori o soccorso istruttorio, poiché gli elementi essenziali dell’autenticazione non sono suscettibili di integrazione o regolarizzazione successiva. È stato inoltre escluso che la ricevuta del Segretario comunale potesse fondare un legittimo affidamento idoneo a sanare la carenza, trattandosi di un elemento essenziale rilevabile con ordinaria diligenza. La decisione sul vizio delle autenticazioni ha assorbito la questione subordinata relativa alla sola esclusione del candidato privo di autenticazione. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000

    L’autenticazione delle sottoscrizioni richiede l’identificazione del sottoscrittore e l’indicazione della modalità con cui l’identificazione è stata effettuata; tale indicazione è elemento essenziale e non è sostituibile o integrabile successivamente.

  • art. 1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 445/2000

    l'autenticazione è “l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza”

    La definizione normativa evidenzia la funzione certificativa dell’autenticazione, che presuppone l’identificazione del sottoscrittore.

  • art. 2703, comma 2, c.c.

    La disciplina civilistica dell’autenticazione conferma che l’attestazione del pubblico ufficiale riguarda la sottoscrizione apposta in sua presenza e previa verifica dell’identità del sottoscrittore.

  • art. 32 d.P.R. n. 570/1960

    È richiamato dall’appellante in relazione al ruolo del Segretario comunale nella ricezione e nel primo controllo della documentazione elettorale; il richiamo non è stato ritenuto idoneo a superare la carenza essenziale dell’autenticazione.

  • art. 48 Cost.

    È invocato dall’appellante a sostegno della tutela del diritto di elettorato; il principio non consente tuttavia di derogare ai requisiti essenziali dell’autenticazione delle sottoscrizioni.

  • art. 51 Cost.

    È invocato dall’appellante a sostegno del diritto di accesso alle cariche elettive; il principio non elimina gli adempimenti formali essenziali previsti per la presentazione delle liste.

Massime di principio

  • Nella presentazione delle liste elettorali, l’indicazione della modalità con cui il pubblico ufficiale ha identificato ciascun sottoscrittore costituisce elemento essenziale dell’autenticazione, che deve precisare se l’identificazione sia avvenuta mediante documento di riconoscimento o per conoscenza personale.
  • La mancata indicazione della modalità di identificazione incide sulla validità dell’autenticazione quale forma sostanziale costitutiva e determina l’inesistenza dell’autenticazione ai fini della produzione dei suoi effetti probatori privilegiati.
  • Gli elementi essenziali dell’autenticazione delle sottoscrizioni elettorali non possono essere sostituiti da presunzioni di conoscenza personale, dichiarazioni postume del pubblico ufficiale o dei sottoscrittori, né da regolarizzazioni mediante soccorso istruttorio.
  • Il legittimo affidamento derivante dalla ricevuta o dal primo controllo del Segretario comunale non può sanare la carenza di un elemento essenziale dell’autenticazione, rilevabile con ordinaria diligenza e direttamente incidente sulla genuinità delle sottoscrizioni.
  • I principi di favor partecipationis, proporzionalità e tutela dell’elettorato non consentono di disapplicare requisiti formali essenziali posti dalla legge a presidio dell’autenticità delle sottoscrizioni, anche quando la lista sia l’unica presentata.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoSoccorso istruttorioProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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