Cassazione Penale, Sentenza n. 9418/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censura sulle esigenze cautelari e sulla motivazione del riesame, con riferimento alla presunzione di pericolosità e alla scelta della misura; (2) doglianza sulla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alla riqualificazione del fatto da art. 416-ter c.p. ad art. 96 D.P.R. 361/1957; (3) eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 270 c.p.p., a seguito della successiva riqualificazione del reato, attesa l'asserita incompatibilità tra titolo autorizzativo e nuova fattispecie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul terzo motivo ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni perché quelle attività erano state disposte in relazione allo stesso fatto-reato che successivamente è stato solo riqualificato, e la pronuncia delle Sezioni Unite invocata dal ricorrente non si applica al caso in esame. Sul secondo motivo ha escluso vizi di motivazione relativi alla gravità indiziaria: il Collegio del riesame ha compiuto una valutazione congrua e logica degli elementi intercettati e degli altri indizi, motivando la riqualificazione in art. 96 D.P.R. 361/1957. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione delle esigenze cautelari adeguata e non apodittica; il Tribunale ha adeguatamente spiegato la sussistenza del pericolo di reiterazione e la scelta della misura (arresti domiciliari) come strumento per neutralizzarlo. Il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 96 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
Fattispecie di reato per cui il Collegio ha riqualificato il fatto; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non inficia l'utilizzabilità delle intercettazioni eseguite sullo stesso fatto.
art. 416-ter cod. pen.
Titolo di reato originario richiamato nelle indagini; le intercettazioni erano state autorizzate con riferimento a questa qualificazione originaria.
art. 270 cod. proc. pen.
Regola il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate; la Corte ha precisato che il divieto non opera quando le intercettazioni sono relative allo stesso fatto poi riqualificato, mentre la pronuncia delle Sezioni Unite invocata si riferisce a ipotesi diverse (emersione di reati ulteriori e diversi).
art. 266 cod. proc. pen.
Elenca i reati per i quali possono essere disposte intercettazioni; la Corte ha osservato che la mera circostanza che la nuova fattispecie (art. 96) non rientri in tale elenco non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni eseguite sullo stesso fatto.
art. 271 cod. proc. pen.
Individua le cause tassative di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha richiamato il principio secondo cui le cause di inutilizzabilità sono tassative e la diversa qualificazione non è di per sé una di esse.
art. 274 cod. proc. pen.
Prevede il pericolo di reiterazione del reato come esigenza cautelare; il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza di tale pericolo con elementi concreti tratti dalle indagini.
art. 292 cod. proc. pen.
Norma sulla nullità e sui suoi effetti; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dolente sollevata dal ricorrente, rilevando che il Collegio ha adeguatamente esaminato le memorie difensive e i fatti.
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame delle misure cautelari; il provvedimento impugnato era un'ordinanza di riesame e la Corte ha valutato la corretta applicazione delle norme del riesame.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c), e)
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (violazione di legge, vizio di motivazione, inutilizzabilità). La Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate o inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha condannato ERRIGO al pagamento delle spese.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 51/2020 (Cavallo)
Pronuncia richiamata dal ricorrente a sostegno dell'inutilizzabilità delle intercettazioni quando dalle captazioni emergono reati diversi ed ulteriori; la Corte ha però precisato che quella decisione riguarda un diverso ambito fattuale e non si applica al caso di riqualificazione dello stesso fatto-reato.
Massime di principio
- Le intercettazioni disposte in relazione a un determinato fatto-reato restano utilizzabili anche se, successivamente, il fatto viene riqualificato sotto un diverso titolo giuridico, perché le cause di inutilizzabilità sono tassative e la sola diversa qualificazione non rientra tra esse.
- La pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51/2020) sull'utilizzo delle captazioni è riferita a ipotesi in cui dalle intercettazioni emergono reati ulteriori e diversi rispetto a quelli autorizzati; non può essere applicata meccanicamente ai casi di mera riqualificazione dello stesso fatto.
- Per censurare con successo la utilizzabilità delle intercettazioni la difesa deve dimostrare che le registrazioni sono state impiegate per provare fatti diversi e non connessi a quelli autorizzati, o che sussistono le cause tassativamente previste di inutilizzabilità.
- La valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari compete al giudice del merito (GIP o collegio del riesame) e la Cassazione, salvo vizio manifesto di motivazione o travisamento del fatto, non riforma la valutazione probatoria in sede di legittimità.
- Il riesame deve motivare in modo concreto le ragioni della misura adottata; la mera richiamata valutazione del GIP non è di per sé insufficiente quando il Collegio del riesame espone autonomamente le ragioni della decisione.
- Quando si contesta la motivazione in cassazione è necessario articolare censure precise e non una semplice richiesta di rivalutazione del merito: le censure generiche o parcellizzate sono inammissibili o destinate al rigetto.
- La sostituzione della misura (es. carcere con arresti domiciliari) è lecita se il giudice indica mezzi e prescrizioni idonee a neutralizzare il pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove.
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