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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07880/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dal rigetto, da parte del tribunale, dell’opposizione proposta dalla banca avverso lo stato passivo del fallimento. La ricorrente chiedeva l’ammissione: (a) in via privilegiata, del credito garantito da ipoteca iscritta su un bene compreso nel fallimento, sostenendo che, dopo la riforma della legge fallimentare, il titolare di ipoteca su bene della massa costituito a garanzia di debito verso terzo avrebbe dovuto comunque insinuarsi al passivo; inoltre deduceva che la società poi fallita avesse assunto anche una fideiussione, per cui il debito non sarebbe stato del tutto "altrui"; (b) in via chirografaria, del credito da saldo passivo di conto corrente per euro 66.650,16, assumendo di avere assolto l’onere probatorio mediante produzione integrale degli estratti conto e rilevando la mancata contestazione del curatore sulle singole poste. La banca censurava il decreto per violazione degli artt. 52 l.fall., 1944 c.c., 1832 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che il creditore ipotecario su bene del fallimento, quando la garanzia assiste un credito verso un soggetto diverso dal fallito, non deve e non può avvalersi del procedimento di verifica del passivo, potendo intervenire nella procedura solo per partecipare alla distribuzione del ricavato; ha inoltre rilevato che il tribunale aveva accertato in fatto che l’ipoteca garantiva l’adempimento delle obbligazioni della debitrice terza e che il credito della banca, derivante dalla fideiussione assunta dal fallito, era stato correttamente ammesso solo come chirografario, mancando il privilegio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio del decreto, il quale aveva accertato l’assenza di prova del contratto scritto di conto corrente e, comunque, aveva valorizzato la consulenza tecnica che escludeva l’esistenza di un saldo a debito della correntista sia senza capitalizzazione sia con la capitalizzazione prospettata. La Corte ha ribadito che, per l’ammissione al passivo di un credito da saldo negativo di conto corrente, la prova non può essere data con i soli estratti conto, ma richiede la produzione del contratto munito di data certa anteriore al fallimento, opponibile alla massa. Nulla sulle spese per mancata costituzione del fallimento; è stato inoltre disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 l.fall.

    Il creditore ipotecario su bene compreso nel fallimento, se la garanzia assiste un debito verso terzo e non verso il fallito, non deve insinuarsi al passivo ma può intervenire nella distribuzione del ricavato; la modifica normativa non impone in quel caso la verifica del passivo.

  • art. 1944 c.c.

    La fideiussione assunta dal fallito non trasforma automaticamente il credito garantito da ipoteca per debito altrui in un credito privilegiato ammesso con garanzia reale, se l’ipoteca era stata concessa per l’adempimento dell’obbligazione del terzo debitore.

  • art. 1832 c.c.

    Le contestazioni relative al saldo di conto corrente non superano, da sole, il difetto di prova del contratto costitutivo del rapporto quando esso non sia stato prodotto con data certa.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il credito da saldo passivo del conto corrente grava sul creditore istante, che deve dimostrare anche la fonte contrattuale del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta mancata contestazione delle poste contabili non vale a supplire alla mancanza di prova del titolo contrattuale opponibile alla massa.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito non è superata da una diversa lettura delle risultanze istruttorie proposta in cassazione.

  • art. 167 c.p.c.

    La censura sulla mancata contestazione del curatore non incide sulla decisione fondata sul difetto di prova del contratto di conto corrente.

  • art. 2704 c.c.

    Per opporre alla massa il contenuto del contratto di conto corrente è necessaria la produzione della scrittura con data certa anteriore all’apertura del concorso; in mancanza, il rapporto si considera non provato nei confronti dei creditori.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è stato esercitato in relazione alle dedotte violazioni di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili per mancato confronto con la decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata per l’introduzione dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il creditore ipotecario su bene compreso nel fallimento, quando la garanzia assiste un credito verso soggetto diverso dal fallito, non è tenuto a insinuarsi al passivo: può limitarsi a intervenire nella procedura per partecipare alla ripartizione del ricavato del bene gravato.
  • Se il bene del fallito è stato ipotecato a garanzia di un’obbligazione altrui, l’eventuale autonoma garanzia personale prestata dal fallito non attribuisce automaticamente al relativo credito la collocazione privilegiata propria del diritto reale di garanzia, se il titolo ipotecario non assiste quel debito specifico.
  • Nell’insinuazione al passivo del credito da saldo negativo di conto corrente, la banca deve provare in modo opponibile alla massa l’esistenza del contratto di conto corrente mediante scrittura con data certa anteriore al fallimento; i soli estratti conto non sono sufficienti.
  • La verifica dell’andamento del rapporto di conto corrente e delle singole annotazioni contabili è logicamente successiva e subordinata alla prova della fonte contrattuale del credito.
  • In sede di legittimità, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e pretende una diversa lettura di accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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