Cassazione Penale, Ordinanza n. 01546/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che la motivazione della decisione di secondo grado fosse generica, perché non avrebbe adeguatamente descritto le modalità del fatto, profilo che secondo la difesa avrebbe dovuto condurre a valorizzare la lieve entità della condotta. Dal testo emerge però che la sentenza d'appello era stata resa nell'ambito del concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio definito ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello, salvo quelli relativi alla pena, comprende anche le doglianze sulle modalità del fatto e sulla responsabilità, sicché non sono deducibili in cassazione censure che investano motivi rinunciati. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La Corte richiama la disciplina del concordato in appello, secondo cui la Corte di appello decide in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento concordato, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
art. 589 c.p.p.
È richiamato come disposizione che disciplina le forme della richiesta di concordato sui motivi in appello.
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che, nel perimetro del concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se i motivi sono stati rinunciati.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione preclude la successiva deduzione in cassazione di censure che investano i punti ai quali la parte ha rinunciato.
- La rinuncia ai motivi di appello, salvo quelli inerenti alla determinazione della pena, comprende anche le contestazioni sulle modalità del fatto e sulla responsabilità dell'imputato.
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice, oltre all'eventuale pena illegale.
- Quando il ricorso è proposto in violazione dei limiti derivanti da motivi di appello rinunciati, esso è inammissibile e può seguire la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione.
Come è indicizzato
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