Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00122/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'annullamento e/o la sospensione dell'ingiunzione di demolizione relativa a un manufatto abusivo già oggetto di plurime condanne penali (sentenze 1994, 1997, 1998) e di precedenti ingiunzioni di demolizione. Le censure principali erano: 1) incompatibilità dell'ingiunzione di demolizione con sopravvenuti provvedimenti amministrativi di sanatoria (disposizione dirigenziale n. 32321/2013), 2) ineseguibilità dell'ingiunzione in ragione della sanatoria intervenuta su una porzione dell'immobile ritenuta autonoma, 3) violazione del principio di affidamento essendo l'opera stata ereditata dai genitori nel 2018, 4) prova tecnico-strumentale (consulenza) che dimostrerebbe l'autonomia del manufatto oggetto della sanatoria rispetto ad altri manufatti soggetti a demolizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano motivazionale ha ritenuto la censura sulla carenza di motivazione generica e insufficiente perché la ricorrente non ha adeguatamente illustrato le ragioni e gli elementi di fatto e di diritto a supporto della tesi di autonomia del manufatto nonostante la consulenza depositata. Quanto al merito dell'affidamento e della sanatoria, la Corte ha ribadito che l'ordine di demolizione disposto a seguito di sentenza di condanna è vincolante e può essere revocato solo se risulti assolutamente incompatibile con provvedimenti amministrativi che abbiano conferito diversa destinazione o sanato l'abusività; il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di sindacare la legittimità del titolo sanante verificandone i presupposti di fatto e di diritto. L'affidamento invocato dalla ricorrente è stato ritenuto insussistente perché la tutela dell'affidamento richiede buona fede dell'interessato e non può operare quando il soggetto sia stato autore dell'abuso o quando l'illegittimità dell'atto fosse evidente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia)

    L'art. 31 comma 5 disciplina ipotesi eccezionali in cui l'opera acquisita può essere demolita o, previa deliberazione consiliare, salvata per prevalenti interessi pubblici; la disposizione è interpretata restrittivamente e conferma la vincolatività dell'ordine di demolizione, salvo casi tassativi di incompatibilità assoluta con provvedimenti amministrativi.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamata in relazione alla necessità di acquisire assensi, concerti o nulla osta delle amministrazioni competenti per le ipotesi in cui il comune possa alienare l'opera acquisita; il rilievo è funzionale a indicare le condizioni formali e sostanziali richieste per attività di autotutela e per valutare eventuali incompatibilità.

  • Codice di procedura penale

    Norma applicata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende ai sensi di tale articolo.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Riferita in ordine al valore costituzionale del principio di legittimo affidamento e alla sua funzione di tutela della sicurezza giuridica e dell'eguaglianza; la Corte ne trae il quadro costituzionale dei limiti e delle garanzie dell'affidamento.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione pronunciato a seguito di sentenza di condanna penale è atto vincolato e costituisce misura ripristinatoria: può essere revocato solo se risulti assolutamente incompatibile con provvedimenti amministrativi che abbiano effettivamente e legittimamente sanato l'abusività.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di sindacare la legittimità dei provvedimenti amministrativi sananti (condono, permesso in sanatoria) verificandone i presupposti di fatto e di diritto; non è sufficiente la mera esistenza formale di un provvedimento amministrativo per impedire l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
  • Il principio dell'affidamento tutela solo l'affidamento ragionevole e incolpevole: non opera quando l'interessato è autore dell'abuso o quando l'illegittimità del provvedimento amministrativo era evidente o facilmente conoscibile dal beneficiario.
  • La semplice inerzia dell'amministrazione o il decorso del tempo non producono automaticamente una 'irrevocabilità' del titolo sanante opposto all'ordine di demolizione; occorre un controllo concreto sui requisiti della sanatoria.
  • Nelle impugnazioni avanti alla Cassazione è richiesta specificità delle censure: la parte deve indicare chiaramente gli elementi fattuali e giuridici posti a base delle doglianze (la mera evocazione di una consulenza tecnica non supplisce all'onere di esposizione).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.