Sentenza n. 593/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione: - della sentenza del Tribunale di Sassari n. 221/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 24.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 432/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23.01.2026 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari n. 221/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per più anni scolastici e condannato il Ministero all'accredito complessivo di 1.500 euro, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari n. 221/2024, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 29 aprile 2024. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente a fruire, per gli anni scolastici indicati, del beneficio di 500 euro annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di 1.500 euro, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione. La ricorrente ha evidenziato che, nonostante la notifica del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva adempiuto e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto quindi l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando che la sentenza del Tribunale di Sassari era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso senza adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo l'eventuale adempimento nelle more non risultante dagli atti, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza civile entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: il TAR ha ritenuto già adeguata la nomina del commissario ad acta e ha individuato ulteriori ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerando la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e non al sostentamento del lavoratore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ma la misura può essere esclusa quando sussistano ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Costituisce, unitamente alla disciplina attuativa, la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti; l'art. 4 prevede l'avvalimento di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta in forma di applicazione web.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15
L'astreinte nei confronti dell'Amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, bensì anche in presenza di altre ragioni ostative, tenuto conto della posizione del debitore pubblico, dei vincoli normativi e di bilancio e degli interessi pubblici coinvolti.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione all'Amministrazione statale di una sentenza passata in giudicato recante un obbligo di pagamento o di attribuzione di un beneficio, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza, purché risultino accertati il titolo esecutivo, la sua notificazione e l'inadempimento dell'Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'Amministrazione rispetto a una sentenza esecutiva, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, attribuendogli i poteri necessari all'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica Amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, tra cui la complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, la particolare incidenza dei vincoli amministrativi e finanziari e la presenza di un efficace rimedio sostitutivo mediante commissario ad acta.
- La nomina di un commissario ad acta può costituire, in concreto, una ragione per non applicare contestualmente l'astreinte, soprattutto quando l'esecuzione richieda attività amministrative articolate e l'intervento sostitutivo sia idoneo ad assicurare l'adempimento.
- Il commissario ad acta individuato tra i dipendenti dell'Amministrazione debitrice, chiamato ad agire quale ausiliario del giudice, non deve essere compensato quando il giudice escluda espressamente la liquidazione di un compenso per tale funzione.
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