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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17509/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si deduce inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; riferimenti agli artt. 143, 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.) per omessa traduzione della sentenza impugnata. L'imputato non comprende la lingua italiana (era assistito da interprete in precedenti fasi e gli atti erano stati tradotti), ma la sentenza di primo grado e la sentenza d'appello non sono state tradotte nella sua lingua, violando il diritto alla partecipazione personale e consapevole al procedimento.

La decisione

Il ricorso è accolto. La Corte ha ritenuto fondata la doglianza alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite (Ndiaye) secondo cui l'omessa traduzione della sentenza a favore dell'imputato alloglotto costituisce nullità generale a regime intermedio. La sentenza-documento impugnata, redatta solo in italiano, è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Milano per il prosieguo (ossia per effettuare la traduzione e ripristinare la partecipazione dell'imputato). È stato richiamato anche l'art. 1 della Direttiva 2010/64 e la giurisprudenza che estende l'obbligo di traduzione alle sentenze d'appello.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    base normativa per il motivo di ricorso in Cassazione relativo all'inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità

  • art. 143 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alle garanzie procedurali connesse alla comprensione da parte dell'imputato; inserito nel quadro delle norme che tutelano la partecipazione consapevole

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    la violazione consistente nell'omessa traduzione della sentenza integra una nullità generale a regime intermedio, suscettibile di annullamento se tempestivamente rilevata o eccepita

  • art. 180 cod. proc. pen.

    disciplina i termini e le modalità per la rilevazione o l'eccezione delle nullità; richiamato per spiegare quando la nullità per omessa traduzione può essere fatta valere

  • Direttiva 2010/64/UE, art. 1

    il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di essere indagata o imputata per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva

    la tutela comunitaria impone che l'obbligo di interpretazione e traduzione copra l'intero processo penale fino alla decisione definitiva, incluse le sentenze di appello

  • Sez. U., n. 38306 del 29/05/2025 (Ndiaye, Rv. 288798 – 01)

    principio di diritto secondo cui l'omessa traduzione della sentenza a favore dell'imputato alloglotto è nullità generale a regime intermedio; comporta annullamento della sentenza-documento e restituzione degli atti al primo giudice per la traduzione; obbligo esteso anche alle sentenze di appello

Massime di principio

  • Se l'imputato non comprende la lingua del processo, la sentenza deve essere tradotta: l'omessa traduzione costituisce nullità generale a regime intermedio.
  • La nullità per omessa traduzione può essere eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen.; in Cassazione si impugna ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c).
  • L'annullamento riguarda la 'sentenza-documento' e comporta la restituzione degli atti al giudice di merito (o alla Corte di appello) per la traduzione e la ripresa del procedimento, senza rimettere necessariamente la questione nel merito originario.
  • L'obbligo di traduzione è conforme alla Direttiva 2010/64/UE e si estende fino alla decisione definitiva, dunque anche alle sentenze di appello.
  • In pratica, il difensore deve sollecitare tempestivamente la traduzione (o eccepirne l'omissione) per preservare i diritti di difesa; i giudici di merito devono assicurare che l'imputato alloglotto riceva la traduzione delle decisioni a lui rilevanti.

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