Cassazione Penale, Sentenza n. 17509/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si deduce inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; riferimenti agli artt. 143, 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen.) per omessa traduzione della sentenza impugnata. L'imputato non comprende la lingua italiana (era assistito da interprete in precedenti fasi e gli atti erano stati tradotti), ma la sentenza di primo grado e la sentenza d'appello non sono state tradotte nella sua lingua, violando il diritto alla partecipazione personale e consapevole al procedimento.
La decisione
Il ricorso è accolto. La Corte ha ritenuto fondata la doglianza alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite (Ndiaye) secondo cui l'omessa traduzione della sentenza a favore dell'imputato alloglotto costituisce nullità generale a regime intermedio. La sentenza-documento impugnata, redatta solo in italiano, è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Milano per il prosieguo (ossia per effettuare la traduzione e ripristinare la partecipazione dell'imputato). È stato richiamato anche l'art. 1 della Direttiva 2010/64 e la giurisprudenza che estende l'obbligo di traduzione alle sentenze d'appello.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
base normativa per il motivo di ricorso in Cassazione relativo all'inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità
richiamato in relazione alle garanzie procedurali connesse alla comprensione da parte dell'imputato; inserito nel quadro delle norme che tutelano la partecipazione consapevole
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
la violazione consistente nell'omessa traduzione della sentenza integra una nullità generale a regime intermedio, suscettibile di annullamento se tempestivamente rilevata o eccepita
disciplina i termini e le modalità per la rilevazione o l'eccezione delle nullità; richiamato per spiegare quando la nullità per omessa traduzione può essere fatta valere
Direttiva 2010/64/UE, art. 1
il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona è messa a conoscenza dalle autorità competenti di essere indagata o imputata per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva
la tutela comunitaria impone che l'obbligo di interpretazione e traduzione copra l'intero processo penale fino alla decisione definitiva, incluse le sentenze di appello
Sez. U., n. 38306 del 29/05/2025 (Ndiaye, Rv. 288798 – 01)
principio di diritto secondo cui l'omessa traduzione della sentenza a favore dell'imputato alloglotto è nullità generale a regime intermedio; comporta annullamento della sentenza-documento e restituzione degli atti al primo giudice per la traduzione; obbligo esteso anche alle sentenze di appello
Massime di principio
- Se l'imputato non comprende la lingua del processo, la sentenza deve essere tradotta: l'omessa traduzione costituisce nullità generale a regime intermedio.
- La nullità per omessa traduzione può essere eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen.; in Cassazione si impugna ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c).
- L'annullamento riguarda la 'sentenza-documento' e comporta la restituzione degli atti al giudice di merito (o alla Corte di appello) per la traduzione e la ripresa del procedimento, senza rimettere necessariamente la questione nel merito originario.
- L'obbligo di traduzione è conforme alla Direttiva 2010/64/UE e si estende fino alla decisione definitiva, dunque anche alle sentenze di appello.
- In pratica, il difensore deve sollecitare tempestivamente la traduzione (o eccepirne l'omissione) per preservare i diritti di difesa; i giudici di merito devono assicurare che l'imputato alloglotto riceva la traduzione delle decisioni a lui rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17539/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17388/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17389/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17390/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17392/2026 del 14/05/2026
- Sentenza penale · 14 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17394/2026 del 14/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →