Sentenza n. 3754/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5506/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondergli complessivamente euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo la sua esatta consistenza risultante dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza. È stata ritenuta superata la condizione temporale dei 120 giorni prevista per l'esecuzione coattiva contro le amministrazioni statali. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell'ordinare l'esecuzione del giudicato e nel nominare il commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre i limiti stabiliti dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un titolo pecuniario del giudice ordinario passato in giudicato, il giudice amministrativo deve verificare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo, senza modificare costitutivamente il diritto di credito accertato.
- L'esatta quantificazione del credito da eseguire in ottemperanza deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; i conteggi unilateralmente predisposti dal creditore, relativi al capitale residuo e agli interessi, non vincolano definitivamente l'amministrazione.
- Prima dell'avvio del recupero coattivo di una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine, per determinare il dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente pubblico cui l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico.
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